Cinque pagine e una presunzione: servire un token non conforme viola il dovere di lealtà dell'art. 66(1) MiCA. Che cosa dice davvero il testo, dove cede e che cosa fare entro 81 giorni.
ESMA, parere dell'8 ottobre: i CASP non servano più stablecoin non MiCA. Posizioni da sanare entro l'8 gennaio 2027
L'8 ottobre 2026 l'ESMA ha pubblicato un documento di cinque pagine e ventotto paragrafi che, nei suoi effetti pratici, pesa più di molti regolamenti. Si chiama Opinion on the provision of crypto asset services in relation to non-MiCA-compliant asset-referenced tokens and e-money tokens, porta il riferimento ESMA75-113276571-1742 e dice una cosa sola, ripetuta in più modi: chi è autorizzato come prestatore di servizi per le cripto-attività (CASP) non deve più offrire alcun servizio su stablecoin che non rispettano il MiCA. Né vendere, né custodire come servizio ordinario, né instradare ordini. E dove restano posizioni vecchie, le autorità nazionali dovrebbero farle sanare entro tre mesi dalla pubblicazione.
Faccio il mio mestiere: leggo il testo, non i titoli. I titoli di questi giorni parlano di "stop al USDT". Il testo dell'ESMA, invece, non nomina nessun token. È la stampa di settore, in particolare CoinDesk dell'8 ottobre, a indicare USDT di Tether e PYUSD di PayPal come esempi di token privi di autorizzazione MiCA. La differenza non è pedanteria: un parere che non fa nomi vale per qualunque ART o EMT non conforme, oggi e domani, non per una lista chiusa che qualcuno potrebbe aggiornare con una data di scadenza.
Che cosa è stato pubblicato, e che cosa non è
Prima la natura giuridica, perché da qui dipende tutto il resto. L'opinion è adottata sulla base dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento ESMA (Reg. (UE) n. 1095/2010), che serve a costruire una cultura di vigilanza comune e prassi coerenti nell'Unione (parr. 1-2 del documento). È rivolta in primo luogo alle autorità nazionali competenti, le NCA (par. 9). Non è un regolamento, non è una direttiva, non è una sanzione. Nella dichiarazione pubblica del 17 gennaio 2025 l'ESMA stessa aveva ricordato che né l'ESMA né le NCA hanno il potere formale di disapplicare un testo dell'Unione direttamente applicabile: qualunque cambiamento di applicazione richiede una legge europea.
Questo significa che il parere non crea obblighi nuovi? Non esattamente, e qui la mia lettura è meno tranquilla di quella di chi lo liquida come "soft law". Il parere usa un meccanismo che va oltre il vecchio test dell'offerta al pubblico: costruisce una presunzione di incompatibilità con l'articolo 66, paragrafo 1, del MiCA (agire in modo onesto, corretto e professionale nel migliore interesse dei clienti). Una NCA che applica quella presunzione ha in mano un parametro di condotta per un soggetto già autorizzato e già vigilato. Non serve dimostrare che il singolo servizio sia una "offerta al pubblico": serve constatare che il CASP ha facilitato l'esposizione a un token non conforme. Che cosa e come si sanzioni resta nelle mani dei singoli Stati e dei loro decreti attuativi; sul punto italiano torno più sotto, con tutte le cautele.
Il salto logico: dall'offerta al pubblico al dovere di lealtà
Chi ha seguito la materia ricorderà il percorso. Dal 30 giugno 2024 sono applicabili i Titoli III e IV del MiCA, cioè le regole su emissione, offerta al pubblico e ammissione alla negoziazione di token collegati ad attività (ART) e token di moneta elettronica (EMT). La Q&A 2404 della Commissione, richiamata nelle premesse dell'opinion (parr. 4 e 6), aveva chiarito quando un servizio su cripto-attività può diventare esso stesso "offerta al pubblico" o "ammissione alla negoziazione" ai sensi degli articoli 16(1) e 48(1). L'ESMA, il 17 gennaio 2025, aveva tradotto quella lettura in tempi: i CASP che gestiscono piattaforme di negoziazione dovevano togliere dalla negoziazione i token non conformi, gli altri servizi (ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione, scambio) dovevano cessare quando integravano un'offerta al pubblico, e una modalità sell only era tollerata fino alla fine del primo trimestre 2025. Con una precisazione che oggi pesa: la semplice custodia e il semplice trasferimento di quei token, scriveva l'ESMA, dovevano restare possibili.
L'opinion di ottobre cambia terreno. Il par. 7 dice espressamente che non modifica la posizione precedente e non implica che ogni servizio su un ART o EMT sia di per sé una offerta al pubblico. Poi, ai parr. 12-14, sposta la base: non importa se il servizio integri o no una offerta; importa che il CASP, prestando un servizio MiCA su un token privo delle garanzie del Titolo III o IV (riscattabilità, riserva, governance, informativa, vigilanza sull'emittente), espone il cliente a rischi che nessuna misura del CASP può gestire. Da qui la presunzione di cui al par. 13: il CASP faciliterebbe consapevolmente quel rischio, dunque violerebbe l'art. 66(1).
| Aspetto | Dichiarazione ESMA, 17 gennaio 2025 | Opinion ESMA, 8 ottobre 2026 |
|---|---|---|
| Fondamento | Titoli III e IV MiCA: servizio = offerta al pubblico / ammissione (artt. 16(1), 48(1)), secondo la Q&A 2404 | Art. 66(1) MiCA e Titolo V: presunzione di incompatibilità, indipendente dalla qualifica di "offerta" (parr. 13-14) |
| Servizi coinvolti | Piattaforme di negoziazione; ricezione/trasmissione, esecuzione e scambio solo se offerta al pubblico | Tutti i servizi MiCA, da soli o in combinazione (par. 21) |
| Custodia e trasferimento | Semplice custodia e trasferimento: devono restare possibili | Ammessi solo come servizi residui di uscita, a tempo (parr. 23-24) |
| Avvertenze e consensi del cliente | Campagne di comunicazione richieste | Giudicate insufficienti come rimedio (par. 19) |
| Termine | Fine gennaio 2025 per le restrizioni; fine primo trimestre 2025 per il sell only | Il prima possibile e comunque entro tre mesi dalla pubblicazione (par. 27) |
| Destinatari | NCA e CASP | Primariamente NCA (par. 9); le NCA devono verificare i CASP (par. 25) |
Perché l'ESMA la mette così: i tre argomenti
I parr. 15-18 spiegano la logica, e conviene leggerli come un giurista: sono la motivazione che un'autorità nazionale potrà citare in un provvedimento. Sono tre.
Elusione. Se un CASP autorizzato può rendere un token non conforme accessibile, utilizzabile e liquido, i Titoli II, III e IV si svuotano: attività della stessa categoria regolatoria avrebbero standard diversi solo perché emesse o distribuite in modo conforme o no.
Concorrenza. L'emittente conforme sopporta riscatto, riserva, governance, informativa e vigilanza continua; quello non conforme resterebbe sul mercato senza questi costi. Il testo parla di concorrenza distorta.
Fiducia degli investitori. Con regole e controlli diversi per asset identici, nessun investitore può attendersi un livello uniforme di tutela.
Al par. 19 c'è la parte più dura per chi ha costruito un'impresa sulle avvertenze: l'ESMA scrive che avvisi, informative e dichiarazioni di presa visione del cliente non bastano. Le tutele del MiCA, osserva, non neutralizzano un rischio singolo ma operano in blocco su un insieme di rischi, e pretendere che il cliente valuti l'assenza di tutte queste garanzie, o si fidi della valutazione del CASP, è poco realistico. Per un avvocato la conseguenza è semplice: la clausola "il cliente dichiara di conoscere i rischi di token non MiCA" non protegge più il prestatore davanti all'autorità, e probabilmente non lo proteggerebbe nemmeno davanti a un giudice civile nel caso di perdite (questa seconda parte è una mia inferenza, da verificare caso per caso). Il par. 20 aggiunge un argomento di pura vigilanza: i servizi su token non conformi impediscono alle NCA di far rispettare la qualità del white paper, delle comunicazioni di marketing e di controllare che la negoziazione non danneggi i detentori, in particolare quelli al dettaglio.
Che cosa si fa, che cosa non si fa
| Attività del CASP | A regime (parr. 21-22) | Nel periodo di uscita (parr. 23-24, 27) |
|---|---|---|
| Gestione di piattaforma di negoziazione | Non consentita su token non conformi | Solo funzioni di vendita o conversione, a tempo |
| Scambio (cripto contro fondi o cripto contro cripto) | Non consentito | Solo conversione o liquidazione di posizioni esistenti |
| Esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini, collocamento | Non consentiti | Solo se necessari a chiudere le posizioni (lettura mia) |
| Consulenza, gestione di portafoglio | Non consentite | Nessuna deroga espressa nel testo letto |
| Servizi di trasferimento | Non consentiti come servizio ordinario | Ammessi se servono a prelevare o spostare i fondi del cliente |
| Custodia | Non consentita come servizio ordinario | Par. 24: ammessa ("safekeeping"). Par. 27: l'elenco non la cita (vedi sotto) |
| Nuove acquisizioni, promozione, distribuzione attiva | Vietate | Vietate (par. 24) |
Operativamente, il par. 22 chiede ai CASP controlli tecnici, contrattuali e organizzativi per impedire la disponibilità di quei token nell'Unione, compresi controlli che impediscano ai clienti UE di acquistarli o di aumentare le posizioni. La parola da sottolineare è "contrattuali": le condizioni generali di servizio dovranno prevedere, dove non lo fanno già, il potere di sospendere e chiudere gli accessi a un token, con termini di preavviso e modalità di liquidazione chiari. Chi opera con consumatori dovrà farlo rispettando le regole sulle clausole di modifica unilaterale (norme del Codice del consumo, da verificare sul testo vigente al momento di redigere).
Le crepe del testo: la mia lettura
Tutto quello che segue è un'analisi mia, non un'indicazione dell'ESMA. Il testo, per quanto netto, lascia aperte almeno quattro questioni.
Uno: la custodia che c'è e non c'è. Il par. 24 elenca tra i servizi residui "liquidation, conversion, withdrawal, transfer or safekeeping". Il par. 27, quello che fissa il termine di tre mesi, parla di "sell-only, conversion, transfer or withdrawal": la custodia sparisce. Può essere una svista di redazione. Ma non è irrilevante: il cliente che non fa nulla entro la scadenza che cosa si ritrova? Un saldo ancora in custodia presso il CASP, un saldo convertito d'ufficio, o trasferito d'ufficio? Il testo non lo dice, e la risposta, a quanto vedo, spetta alle NCA e ai contratti.
Due: che cosa è "non conforme". La nota 1 del documento definisce i token non conformi come quelli per cui non sono soddisfatte le condizioni di una offerta al pubblico o ammissione alla negoziazione lecite nell'Unione ai sensi del Titolo III o IV, comprese le eventuali esenzioni o disposizioni transitorie. Quindi la linea non passa per "emittente europeo contro emittente extra-UE", ma per la conformità caso per caso. Per un token con un'autorizzazione in itinere, o coperto da un regime transitorio, la risposta può cambiare: questo è un controllo da fare sul registro, non una cosa da dedurre dal marchio.
Tre: self-custody. Il parere regola i servizi dei CASP. Nel testo che ho letto non c'è un divieto di detenere questi token in un portafoglio proprio (self-hosted wallet). Il comunicato congiunto Consob e Banca d'Italia del 30 giugno 2026, riferito però agli operatori non autorizzati, indica come strada per il cliente il trasferimento verso un soggetto autorizzato o verso un portafoglio auto-custodito. Il punto pratico è che spostare token fuori dal CASP non cancella obblighi antiriciclaggio e fiscali (da verificare con il proprio consulente).
Quattro: la base normativa è fragile e l'ESMA lo sa. Nella risposta alla consultazione della Commissione sulla revisione del MiCA, del 30 settembre 2026, l'ESMA chiede "norme esplicite" che impediscano ai CASP di offrire servizi collegati a stablecoin non conformi. Se bastasse l'art. 66(1), chiederebbe una norma? La mia lettura è che il parere è il tampone vigilatorio in attesa della norma, e che il giorno in cui la norma esisterà la discussione sull'effetto vincolante del parere diventerà accademica. Fino ad allora, chi ignora l'opinion scommette sul fatto che l'autorità nazionale non voglia usare la presunzione: una scommessa che non consiglierei a nessun cliente.
Cronologia che serve davvero
| Data | Evento | Fonte |
|---|---|---|
| 30 giugno 2024 | Applicabili i Titoli III e IV MiCA (ART ed EMT) | ESMA, dichiarazione 17 gennaio 2025 |
| 17 gennaio 2025 | Dichiarazione ESMA: restrizioni entro gennaio 2025, sell only fino a fine primo trimestre 2025 | ESMA75-223375936-6099 |
| 12 marzo 2025 | Protocollo d'intesa Consob e Banca d'Italia per l'attuazione del MiCAR | Comunicato Consob |
| 30 giugno / 1 luglio 2026 | Fine del periodo transitorio; comunicato congiunto Consob e Banca d'Italia: 8 CASP autorizzati in Italia e una notifica di Banca Sella | Consob |
| 30 settembre 2026 | Risposta ESMA alla consultazione sulla revisione MiCA (ESMA75-113276571-1721) | ESMA |
| 8 ottobre 2026 | Opinion ESMA75-113276571-1742 su ART ed EMT non conformi | ESMA |
| 8 gennaio 2027 (venerdì) | Tre mesi dalla pubblicazione: termine massimo per la sistemazione delle posizioni residue. La data è un calcolo (tre mesi dall'8 ottobre) riportato dalla stampa, non scritto nel testo; ogni NCA può chiedere prima (da verificare presso la propria autorità) | Par. 27; CoinDesk 8 ottobre 2026 |
Dal giorno di pubblicazione al termine sono 92 giorni; da lunedì 19 ottobre ne restano 81. Per una tesoreria aziendale, per un contratto con clausola di pagamento in token, per un prestatore che deve riscrivere condizioni generali e procedure, 81 giorni sono pochi.
Italia: chi vigila, chi è in campo, che cosa non ho trovato
Il quadro di competenza italiano è il D.Lgs. 129/2024, che, nelle parole del comunicato Consob del 12 marzo 2025, ha attribuito a Consob e Banca d'Italia poteri regolamentari, informativi, ispettivi e sanzionatori sui soggetti che offrono, emettono cripto-attività o prestano servizi, ripartiti secondo i criteri della vigilanza per finalità. Per la ripartizione fine tra le due autorità, in particolare per gli EMT, le ricostruzioni di studio che ho incrociato attribuiscono alla Banca d'Italia i profili di emissione e offerta dei token di moneta elettronica (da verificare sul testo del decreto in Gazzetta Ufficiale, che non ho consultato nel dettaglio). Per un'impresa che ha un problema di EMT, questo conta: l'interlocutore non è automaticamente la sola Consob.
Sul lato dei prestatori: il comunicato congiunto del 30 giugno 2026 conta otto CASP autorizzati (CheckSig, Conio, CryptoSmart, Hercle, Hodlie, Olliv Italia, Riv Digital, Young Platform) e la notifica di Banca Sella, intermediario bancario che ha notificato alla Banca d'Italia la prestazione di servizi: da qui il titolo "9 soggetti abilitati". Il 13 ottobre 2026 è stata resa nota l'autorizzazione di YouHodler Italy S.r.l., deliberata dalla Consob dopo avere sentito la Banca d'Italia con delibera n. 24156 dell'8 ottobre 2026, per cinque servizi: custodia e amministrazione, scambio cripto contro fondi, scambio cripto contro cripto, esecuzione di ordini, servizi di trasferimento (secondo il comunicato dell'impresa riportato da FX News Group). La stessa fonte riferisce, per dichiarazione della società, circa 140 operatori nel registro OAM contro nove autorizzati: dato aziendale, da verificare.
Che cosa non ho trovato, e lo dico con chiarezza: alla data del 14 ottobre non ho reperito un comunicato di Consob o Banca d'Italia che commenti l'opinion o fissi una data italiana. Non significa che non esista; significa che non l'ho letto. Chi ha un prestatore italiano come controparte dovrebbe chiedere per iscritto che cosa ha comunicato l'autorità e in che tempi si muoverà (vedi sotto).
Il paradosso francese
Intanto, a Parigi, il quadro europeo mostra la sua incoerenza. Secondo CoinDesk del 14 ottobre 2026, un emendamento approvato il 7 ottobre dalla commissione finanze dell'Assemblea nazionale, nel quadro del bilancio 2027, tratterebbe come evento imponibile lo scambio di criptovalute in stablecoin regolate dal MiCA (EMT), con aliquota del 31,4% dal 1 gennaio 2027. Non è legge: la parte entrate del bilancio è stata respinta dalla commissione 31 a 3, gli emendamenti cripto devono tornare in aula, con voto indicato al 20 ottobre, e il Parlamento ha tempo fino al 10 dicembre per approvare il bilancio. Il CEO di Chainalysis per la Francia, François Volpoet, avverte che la misura potrebbe spingere i trader verso stablecoin non monitorate fuori dal quadro UE.
Metto le due notizie una accanto all'altra perché la tensione è evidente. L'ESMA chiude le porte dei CASP ai token non conformi per proteggere chi emette in modo conforme. Una commissione parlamentare, nello stesso mese, discute di rendere più costoso entrare proprio nei token conformi. Se la seconda proposta passasse, l'incentivo economico andrebbe nella direzione opposta alla vigilanza. È un confronto che vale anche per l'Italia: finché fiscalità e vigilanza non guardano nella stessa direzione, il cliente seguirà la strada più economica e non quella più tutelata. Sul trattamento fiscale italiano non aggiungo cifre che non ho verificato oggi.
Che cosa cambia per chi non è un CASP
La domanda che ricevo di più è: "Io sono un'impresa, non un exchange: mi riguarda?" Sì, in tre modi.
Tesoreria. Se l'impresa tiene liquidità in USDT, PYUSD o altri token non conformi su una piattaforma europea autorizzata, quella piattaforma dovrà smettere di servirla. Alcune lo faranno prima del termine massimo: la stampa di settore segnala per esempio che Coinbase avrebbe fissato il 30 ottobre per il ritiro di alcuni token dai clienti SEE, ma la notizia è riportata da fonti secondarie e non l'ho verificata su una fonte primaria (da verificare). L'ESMA fissa un tetto, non un obbligo di aspettare.
Incassi. Chi fattura o accetta pagamenti in stablecoin non conforme si ritrova un mezzo di pagamento che il proprio intermediario non gestirà più. Un credito incassato in token è denaro solo quando è convertito: ne ho già scritto, e questo parere lo rende urgente per i contratti in corso.
Contratti e bilanci. Le clausole di pagamento in token, le garanzie in token, i pegni su cripto-attività, i finanziamenti con collaterale in stablecoin non conformi: tutto questo va rimappato. Non dico che sia nullo o inefficace; dico che l'esecuzione pratica, cioè liquidare, trasferire o far valere una garanzia attraverso un CASP autorizzato, potrebbe incontrare un ostacolo regolatorio nuovo entro l'8 gennaio 2027.
Cosa fare lunedì mattina
Lunedì 19 ottobre 2026 mancano 81 giorni al termine massimo dell'8 gennaio 2027. Ecco l'elenco che darei a un cliente, in ordine.
- Inventario dei token. Elenco di ogni cripto-attività detenuta, accettata, data in garanzia o usata come prezzo in contratto. Per ciascuna: emittente, categoria (ART, EMT o altro), stato di autorizzazione MiCA verificato sul registro pubblico dell'ESMA. Non "mi sembra". Se non c'è nel registro, per questo parere è da trattare come non conforme finché non si prova il contrario.
- Foto dei saldi. Estratto o screenshot datato, per ogni piattaforma, dei saldi in token non conformi. Serve per la contabilità e per eventuali contestazioni sui prezzi di conversione.
- Lettera al prestatore. Una PEC o mail tracciabile al CASP con quattro domande: (1) data in cui cesserà l'acquisto e la negoziazione; (2) data in cui cesserà ogni altra funzione; (3) che cosa accade ai saldi non movimentati alla scadenza (conversione automatica, in quale valuta, a quale prezzo, con quali commissioni, oppure custodia residua); (4) quali comunicazioni ha ricevuto dalla NCA competente.
- Decidere dove spostare. Tre strade: conversione in euro tramite il CASP; conversione in un EMT autorizzato (verificando sul registro); trasferimento verso un portafoglio proprio, con le cautele antiriciclaggio e la tracciabilità dell'origine. La scelta dipende dal trattamento fiscale, che va condiviso con il commercialista prima di muovere, non dopo. Non do indicazioni di convenienza né prometto un risultato.
- Contratti. Per ogni contratto attivo con prezzo, garanzia o pegno in token: clausola di sostituzione della valuta di pagamento (euro o EMT conforme), con data e tasso di cambio di riferimento oggettivi. Un addendum di una pagina oggi costa meno di una controversia a gennaio.
- Se sei un CASP o ne consigli uno. Rivedere ogni coppia di negoziazione, anche quelle in cui il token non conforme compare solo come valuta di quotazione; spegnere il lato acquisto per primo e lasciare aperta l'uscita; riscrivere le condizioni generali con il potere di sospensione e la procedura di liquidazione; documentare le decisioni in un verbale; scrivere alla propria NCA per sapere se si aspetta tempi più brevi dei tre mesi.
- Monitorare due date. Il voto francese del 20 ottobre sul pacchetto fiscale e il testo definitivo che la Commissione presenterà sulla revisione del MiCA: l'ESMA ha chiesto di mettere nero su bianco ciò che oggi sta in un parere.
La lezione di fondo
L'Europa ha scritto il MiCA come un perimetro attorno all'emittente. Il perimetro, però, si attraversa dal lato del servizio: basta che un intermediario autorizzato renda accessibile il token sbagliato. Con questa opinion l'ESMA sposta il presidio da chi emette a chi distribuisce, e lo fa con lo strumento più rapido che ha, non con il più solido. Chi lavora in questo settore dovrebbe leggerlo come un segnale di metodo: quando l'Europa vuole chiudere una falla, cambia il soggetto a cui indirizza l'obbligo, e lo fa molto prima di cambiare il testo di legge.
Una nota finale: questa è un'analisi giornalistico-giuridica a scopo informativo e non costituisce parere legale né consulenza finanziaria o fiscale. La data dell'8 gennaio 2027 è un calcolo da verificare con l'autorità nazionale competente, e i punti segnati "(da verificare)" non sono stati controllati su fonte primaria.
Fonti
- ESMA, comunicato stampa "ESMA sets out supervisory expectations on services related to unauthorised stablecoins", 8 ottobre 2026: https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-sets-out-supervisory-expectations-services-related-unauthorised
- ESMA, Opinion ESMA75-113276571-1742 "On the provision of crypto asset services in relation to non-MiCA-compliant asset-referenced tokens and e-money tokens", 8 ottobre 2026: https://www.esma.europa.eu/document/opinion-provision-crypto-asset-services-relation-non-mica-compliant-asset-referenced
- ESMA, Public Statement ESMA75-223375936-6099, 17 gennaio 2025: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2025-01/ESMA75-223375936-6099_Statement_on_stablecoins.pdf
- ESMA, "ESMA calls for changes to make MiCA clearer, safer and ready for emerging services", 30 settembre 2026: https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-calls-changes-make-mica-clearer-safer-and-ready-emerging-services
- Consob e Banca d'Italia, comunicato stampa congiunto, 30 giugno 2026 (fine del periodo transitorio, 8 CASP autorizzati): https://www.consob.it/web/consob/w/termina-il-periodo-transitorio-del-regolamento-mica-sulle-cripto-attivit%C3%A0-in-italia-9-soggetti-abilitati
- Consob, comunicato "Protocollo d'intesa in relazione all'attuazione del MiCAR", 12 marzo 2025: https://www.consob.it/documents/d/asset-library-1912910/comunicato_stampa_consob_bi_20250312
- CoinDesk (Olivier Acuna), "ESMA gives EU crypto platforms 3 months to drop non-MiCA stablecoins such as USDT", 8 ottobre 2026: https://www.coindesk.com/policy/2026/10/08/eu-securities-regulator-gives-crypto-platforms-3-months-to-remove-unauthorized-stablecoins
- CoinDesk, "Proposed French tax on regulated stablecoins could drive crypto traders offshore", 14 ottobre 2026: https://www.coindesk.com/policy/2026/10/14/proposed-french-tax-on-regulated-stablecoins-could-drive-crypto-traders-offshore
- FX News Group, "YouHodler Italy secures Consob authorisation as crypto-asset service provider under MiCA", 13 ottobre 2026: https://fxnewsgroup.com/forex-news/cryptocurrency/youhodler-italy-secures-consob-authorisation-as-crypto-asset-service-provider-under-mica