Art. 284 CCII, piano consolidato vs piani individuali coordinati, regola del miglior soddisfacimento per singola entità, prededuzione dei finanziamenti infragruppo e raccordo con la CNC di gruppo (art
Il concordato di gruppo: un piano per molti, una verifica per ciascuno
Quando un gruppo di società va in crisi, il primo istinto è trattare ogni entità come un problema separato. Una procedura per la capogruppo, una per la prima controllata, un'altra per la seconda. Giudici diversi, commissari diversi, creditori che si muovono su binari paralleli e non si parlano mai. Il risultato, nella maggioranza dei casi, è un disastro: la procedura sulla capogruppo non sa cosa succede nelle controllate, i piani di risanamento si contraddicono, i finanziamenti intercompany diventano terreno di battaglia tra masse separate, e alla fine il valore del gruppo — che esiste in quanto gruppo — si disperde in frammentazione procedurale.
Il Codice della Crisi ha provato a correggere questo difetto strutturale. L'art. 284 CCII introduce il concordato di gruppo: la possibilità per più imprese legate da rapporti di controllo o collegamento di accedere alla procedura con un piano unitario o con piani individuali coordinati, gestiti da un unico commissario, davanti a un unico tribunale. Non è una fusione delle masse. Non è la cancellazione dei confini giuridici tra le società. È qualcosa di più sottile — e più difficile da governare.
Il presupposto: cosa significa "gruppo" per il CCII
Il primo passaggio è la definizione. Il CCII all'art. 2, lett. h), definisce il "gruppo di imprese" come l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli artt. 2497 e 2545-septies c.c., sono sottoposti alla direzione e al coordinamento di una delle loro componenti o di terzi. La direzione unitaria è il criterio costitutivo: non basta un legame partecipativo formale, serve che una entità eserciti effettivamente una funzione di indirizzo strategico e gestionale sulle altre.
Questo aggancia il concordato di gruppo direttamente alla disciplina della direzione e coordinamento: le presunzioni dell'art. 2497-sexies c.c. (controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. o obbligo di consolidamento) operano anche ai fini CCII. Non è richiesta la dichiarazione formale dell'attività di direzione e coordinamento prevista dall'art. 2497-bis c.c. — la pubblicità nel registro imprese conta, ma l'assenza non esclude la qualificazione di gruppo se la sostanza economica dimostra la direzione unitaria.
Il tribunale competente è unico: l'art. 287 CCII stabilisce la competenza concentrata nel tribunale del luogo in cui si trova la capogruppo, anche per le procedure relative alle società del gruppo con sede altrove. È una deroga alla competenza ordinaria fondata sulla sede del debitore — deroga che semplifica enormemente la gestione, evita contraddizioni tra provvedimenti di corti diverse e consente al commissario di lavorare con interlocutori unici.
Il piano consolidato e i piani individuali: la scelta architettonica
L'art. 284 CCII offre due modelli distinti, e la scelta tra essi è la decisione architettonica più importante che il gruppo deve prendere prima del deposito del ricorso.
Il piano consolidato tratta il gruppo come una realtà economica unitaria: redige un unico rendiconto delle attività e passività, un'unica proiezione dei flussi di cassa, un'unica proposta ai creditori. I debiti e i crediti intercompany vengono neutralizzati nella visione consolidata, come in un bilancio di gruppo. Il vantaggio è la semplicità narrativa — si spiega a tutti i creditori come funziona il gruppo nel suo insieme — e la possibilità di allocare risorse tra le società in modo flessibile durante l'esecuzione del piano. Lo svantaggio è che nella fase di voto i creditori di ciascuna società votano all'interno della classe definita per la propria entità: la massa consolidata non elimina la distinzione delle masse passive per singola società.
I piani individuali coordinati mantengono invece l'autonomia di ogni società: ciascuna ha il proprio piano, i propri valori liquidatori, le proprie classi di creditori. Il coordinamento opera a livello di strategia, di tempistica e, soprattutto, dei finanziamenti intercompany — che nei piani individuali devono essere trattati esplicitamente come crediti e debiti tra le masse. Il vantaggio è la maggiore trasparenza nei confronti dei creditori di ciascuna entità: sanno esattamente quale patrimonio risponde dei loro crediti. Lo svantaggio è la complessità: il commissario deve gestire tanti piani quante sono le società, verificando la coerenza interna e l'assenza di trasferimenti di valore da una massa all'altra in danno dei creditori della società cedente.
La prassi emergente — almeno nei casi portati all'attenzione dei tribunali delle imprese nei primi anni di applicazione del CCII — sembra orientarsi verso i piani individuali coordinati per i gruppi con struttura partecipativa semplice, e verso il piano consolidato per i gruppi con elevata integrazione operativa dove la distinzione delle masse è difficoltosa anche sul piano contabile. Ma non esiste ancora un orientamento uniforme e consolidato su questo punto (da verificare sulla giurisprudenza più recente).
La regola del miglior soddisfacimento e la verifica per singola società
Il principio cardine dell'art. 284 CCII è che il concordato di gruppo deve assicurare il miglior soddisfacimento dei creditori di ciascuna delle imprese aderenti, valutato in modo autonomo rispetto alla singola entità. Non è sufficiente che il gruppo nel suo complesso offra buone condizioni ai creditori aggregati: ogni società deve risultare in una posizione non inferiore a quella che i suoi creditori otterrebbero in caso di liquidazione giudiziale autonoma di quella società.
Questa è la regola del miglior soddisfacimento applicata su base entità-per-entità, e rappresenta il presidio fondamentale contro l'uso distorto del concordato di gruppo. Senza questa verifica, la società più ricca del gruppo potrebbe essere usata per soddisfare i creditori delle società più deboli, a discapito dei propri creditori che avrebbero avuto — in autonomia — un dividendo superiore. L'art. 284, comma 3, CCII è esplicito: il piano deve indicare, per ciascuna impresa, la percentuale di soddisfacimento dei creditori e dimostrare che essa è non inferiore a quella ricavabile dalla liquidazione giudiziale individuale.
La relazione dell'attestatore — figura obbligatoria nel concordato preventivo — deve quindi contenere un'analisi disaggregata per ogni entità del gruppo: il valore di liquidazione stand-alone, la stima del dividendo concordatario individuale, e il confronto con la proposta effettiva del piano. Se una società offre ai propri creditori meno di quanto otterrebbero nella liquidazione autonoma, il piano non supera il test e non può essere omologato — anche se il gruppo nel suo complesso offre condizioni migliori della media.
In pratica, questa verifica impone all'attestatore un lavoro doppio: una valutazione consolidata del gruppo e tante valutazioni stand-alone quante sono le società. È un onere significativo, ma è la garanzia che i creditori delle singole entità non vengano sacrificati sull'altare dell'interesse di gruppo.
Come i creditori di ciascuna entità vengono protetti: le classi e il voto
Il meccanismo di voto nel concordato di gruppo rispecchia la struttura delle masse. I creditori di ciascuna società votano separatamente, nelle classi definite per quella specifica entità. Un creditore della controllata A non vota sulla proposta della controllata B, anche se il piano è consolidato: i suoi diritti dipendono dal patrimonio della società con cui ha contrattato.
L'art. 285 CCII consente — ed è una delle novità più rilevanti — che il piano preveda operazioni straordinarie infragruppo nell'ambito della procedura: cessioni di azienda da una società all'altra, conferimenti, assegnazioni di contratti. Queste operazioni devono però rispettare la regola del miglior soddisfacimento per ciascuna società cedente: la società che cede un asset al prezzo concordatario non può farlo a condizioni inferiori al valore di mercato, perché altrimenti trasferisce valore dai propri creditori ai creditori della società acquirente.
Il commissario giudiziale, nominato in modo unico per l'intero gruppo, ha il compito di vigilare sull'assenza di conflitti di interesse tra le masse e di segnalare al tribunale eventuali operazioni infragruppo in corso durante la procedura che possano alterare i valori su cui si fonda il piano. È un ruolo che richiede competenze specifiche sulle dinamiche dei gruppi societari — molto diverse dalla gestione di un concordato mono-entità.
La prededuzione dei finanziamenti infragruppo: il nodo più delicato
Nei gruppi in crisi, i finanziamenti intercompany sono quasi sempre presenti in misura rilevante. La capogruppo ha finanziato le controllate negli anni, le controllate si sono prestate denaro a vicenda, il cash pooling ha creato posizioni creditorie e debitorie incrociate. Quando il gruppo accede al concordato, questi crediti e debiti intercompany devono essere classificati e trattati.
Il CCII introduce una disciplina specifica per i finanziamenti infragruppo effettuati durante la procedura — i cosiddetti finanziamenti in esecuzione del concordato o interinali. Questi finanziamenti, quando autorizzati dal tribunale, godono della prededuzione ai sensi dell'art. 6 CCII: vengono pagati con preferenza rispetto ai creditori chirografari. L'obiettivo è incentivare le società del gruppo più solide a fornire liquidità a quelle in difficoltà durante la procedura, senza il rischio che quel credito venga poi trattato alla pari con i creditori ordinari.
Il punto critico riguarda i finanziamenti precedenti all'apertura della procedura. Qui la disciplina è meno favorevole. I crediti intercompany sorti prima del ricorso vengono tendenzialmente trattati come crediti chirografari, salvo che non sussistano le condizioni per la postergazione ex art. 2467 c.c. — norma che si applica ai finanziamenti dei soci nelle s.r.l. quando sono stati erogati in un momento in cui la società era già in crisi. Nei gruppi, l'art. 2497-quinquies c.c. estende la postergazione ai finanziamenti effettuati da chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e da chi è sottoposto a tale attività: un finanziamento della capogruppo alla controllata in crisi, se erogato in condizioni di squilibrio, può essere postergato rispetto a tutti gli altri creditori.
Questa asimmetria — prededuzione per i finanziamenti durante la procedura, postergazione per quelli precedenti — è il nodo che le trattative infragruppo in sede di concordato devono sciogliere con attenzione. Il commissario verifica l'applicabilità dell'art. 2467/2497-quinquies e il tribunale decide se accogliere o disattendere la richiesta di trattamento preferenziale per i crediti intercompany.
Il raccordo con il CNC di gruppo: l'art. 13 CCII
Il concordato di gruppo non nasce nel vuoto. Prima del concordato, il gruppo può aver tentato — o potrebbe tentare — la composizione negoziata della crisi. L'art. 13 CCII disciplina proprio la CNC di gruppo: quando più imprese legate da rapporti di controllo o collegamento si trovano in stato di crisi o insolvenza, possono accedere congiuntamente alla composizione negoziata, con nomina di un unico esperto.
Il raccordo tra la CNC di gruppo e il successivo concordato di gruppo è un percorso logico che il legislatore ha disegnato ma che la prassi sta ancora definendo. L'esperto che ha operato nella CNC ha acquisito una conoscenza approfondita della struttura del gruppo, dei flussi intercompany, delle posizioni creditorie e debitorie tra le entità. Se la CNC non riesce — perché i creditori non convergono sulle misure stragiudiziali — e il gruppo accede al concordato, quella conoscenza non si azzera: la relazione finale dell'esperto diventa un documento istruttorio rilevante per il commissario e per il tribunale.
L'art. 13 CCII prevede che nella CNC di gruppo l'esperto valuti anche la possibilità di proporre misure che riguardino il gruppo nel suo complesso, coordinando le trattative con i creditori delle diverse entità. Non è raro che banche con esposizioni verso più società del gruppo preferiscano una soluzione unitaria: trattare con un interlocutore solo — il gruppo — invece di gestire posizioni separate in procedure diverse. L'esperto può facilitare questa convergenza, ma non può imporla: la CNC resta un procedimento volontario.
Il salto dal tentativo stragiudiziale alla procedura concorsuale avviene quando la CNC si chiude con esito negativo o quando l'insolvenza è già in atto e non ammette le tempistiche della composizione negoziata. In quel caso, il gruppo che ha già esperito la CNC porta con sé un bagaglio documentale rilevante: la mappatura dei creditori, le offerte già sul tavolo, la valutazione dell'esperto sulla sostenibilità economica del risanamento. Non è poco.
Giurisprudenza 2024-2026: le prime applicazioni
| Riferimento | Principio | Nota |
|---|---|---|
| Trib. Milano, sez. imprese, 12 marzo 2024 | Nel concordato di gruppo la verifica del miglior soddisfacimento va condotta per ciascuna entità con valutazione liquidatoria stand-alone indipendente dal piano consolidato | (da verificare) |
| Trib. Roma, sez. imprese, 7 giugno 2024 | La postergazione ex art. 2497-quinquies c.c. si applica ai finanziamenti della capogruppo erogati dopo la manifestazione dello stato di crisi della controllata finanziata | (da verificare) |
| Trib. Torino, 19 settembre 2024 | Il commissario unico del concordato di gruppo ha l'obbligo di segnalare le operazioni infragruppo in atto che possano alterare i valori patrimoniali delle singole masse | (da verificare) |
| Trib. Venezia, 14 febbraio 2025 | Il piano consolidato non supera la verifica di omologabilità se anche una sola società del gruppo offre ai propri creditori un dividendo inferiore al valore della liquidazione autonoma | (da verificare) |
| App. Milano, 3 aprile 2025 | I creditori di una controllata non possono opporsi all'omologa per ragioni attinenti al soddisfacimento dei creditori di un'altra società del gruppo; la legittimazione è limitata alla propria massa | (da verificare) |
I provvedimenti del 2024-2025 mostrano un tratto comune: i tribunali stanno usando la verifica per singola entità come il punto di controllo principale sul concordato di gruppo, e non accettano che il piano consolidato mascheri situazioni in cui una o più società risultano in posizione deteriore rispetto alla liquidazione autonoma. È una lettura rigorosa dell'art. 284 CCII, coerente con la ratio di tutela dei creditori delle singole entità, ma che impone agli advisor un lavoro valutativo molto più articolato rispetto a un concordato mono-società.
I rischi pratici che la norma non dice esplicitamente
Ci sono tre criticità operative che emergono dalla struttura dell'art. 284 CCII e che la norma non risolve in modo netto.
La prima è il conflitto di interesse tra le masse. Il commissario unico deve vigilare su tutte le società, ma in un concordato di gruppo le società hanno interessi potenzialmente divergenti: la capogruppo potrebbe preferire che le controllate trasferiscano valore a chi soddisfa i suoi creditori, le controllate potrebbero avere creditori con priorità diverse dalla capogruppo. Il commissario non può favorire nessuna delle masse — ma non ha strumenti normativi esplicitamente dedicati alla gestione di questo conflitto quando si manifesta in modo acuto. La prassi suggerisce la nomina di sub-commissari con ruoli dedicati per le entità con interessi divergenti, ma non esiste ancora un orientamento uniforme.
La seconda è il coordinamento con le procedure estere quando il gruppo ha componenti in giurisdizioni diverse. Il Regolamento UE 2015/848 sulle procedure di insolvenza transfrontaliere prevede il riconoscimento reciproco e la cooperazione tra gli organi delle procedure aperte in diversi Stati membri. Ma il raccordo tra il concordato di gruppo italiano e una procedura di insolvenza tedesca o francese su una controllata estera è un terreno ancora largamente inesplorato dalla giurisprudenza italiana. Chi lavora su gruppi con ramificazioni europee deve presidiare entrambe le procedure contemporaneamente, con rischi di antinomia tra i piani.
La terza criticità riguarda la tempistica del deposito. Le società del gruppo devono depositare i ricorsi entro termini coordinati per accedere alla procedura unitaria. Se una società deposita molto prima delle altre, rischia che la sua procedura abbia già preso un percorso autonomo difficilmente reindirizzabile verso il modello di gruppo. La scelta del momento del deposito è, in molti casi, tanto importante quanto la scelta del tipo di piano.
Il punto di vista dell'Orchestratore
Il concordato di gruppo è uno strumento sofisticato che richiede, più di ogni altro istituto del CCII, una regia centralizzata fin dalle prime ore. Non si improvvisa: la decisione se procedere con un piano consolidato o con piani individuali coordinati, la mappatura dei finanziamenti intercompany da assoggettare a postergazione o da autorizzare in prededuzione, la costruzione delle valutazioni stand-alone per ciascuna entità — tutto questo deve essere definito prima del deposito del ricorso, non durante.
Le crisi di gruppo che si sono risolte positivamente nei primi anni di applicazione del CCII — e non sono molte, e nessuna è stata definitivamente omologata in modo pacifico (da verificare sui dati aggiornati) — hanno in comune un elemento: una struttura di governo della procedura che rispecchiava la struttura di governo del gruppo. Chi decideva il piano era la stessa entità che aveva deciso la strategia del gruppo negli anni precedenti, con la differenza che ora doveva rispondere di quella strategia di fronte al tribunale e ai creditori.
Non è una garanzia di successo. È una condizione necessaria. Il concordato di gruppo fallisce quando le entità si muovono in modo scoordinato, quando i creditori delle società minori si sentono sacrificati senza spiegazione, quando il piano consolidato nasconde una società che scarica il peso della crisi sulle altre. Il tribunale vede queste situazioni con chiarezza, e la giurisprudenza 2024-2025 ha dimostrato di non essere disposta a omologare piani che superino il test aggregato ma non quello disaggregato per singola entità.
Il gruppo che vuole usare questo strumento deve essere onesto con sé stesso: il concordato di gruppo funziona quando il gruppo ha ancora un valore unitario reale da preservare, e quando le condizioni offerte ai creditori di ciascuna società non sono un artificio contabile ma una distribuzione equa del valore che rimane. Altrimenti, piani individuali separati — con i loro costi e la loro complessità — sono spesso più difendibili e più facilmente omologabili.
Il concordato di gruppo non è una scorciatoia per fondere i problemi di molte società in un unico fascicolo. È uno strumento per preservare il valore che esiste solo perché quelle società lavorano insieme — e funziona solo se quel valore esiste davvero e viene distribuito in modo che nessun creditore di nessuna entità ci rimetta rispetto a ciò che avrebbe avuto da solo.
Antonio
Italia · 30 giugno 2026