Il 7 ottobre le Sezioni Unite hanno deciso due questioni gemelle: chi risponde del TFR non versato all'INPS e quali contributi alla previdenza complementare hanno il privilegio dei crediti di lavoro.
Sezioni Unite 26355 e 26356/2026: TFR al Fondo di tesoreria e contributi ai fondi pensione nel passivo dell'insolvente
Ci sono sentenze che fanno rumore nei convegni e sentenze che fanno rumore nei bilanci. Quelle che le Sezioni Unite civili hanno deciso il 7 ottobre 2026 appartengono alla seconda famiglia. Sono due, sono gemelle, parlano la stessa lingua (il TFR e la previdenza complementare dell'imprenditore che non paga) e rispondono a una domanda che in azienda nessuno si fa finché non è troppo tardi: quando l'impresa finisce in liquidazione giudiziale, chi ha il diritto di essere pagato per primo, e chi invece scopre di essere un creditore come gli altri?
Le pronunce sono la n. 26356 (TFR destinato al Fondo di tesoreria dell'INPS) e la n. 26355 (contributi non versati ai fondi pensione). Le ho lette nelle schede ufficiali del sito della Cassazione, che riportano il principio di diritto; il testo integrale delle motivazioni è in due PDF allegati che non ho potuto aprire, quindi tutto ciò che segue sulla motivazione viene da commenti di terzi e lo segnalo ogni volta. Dove tiro una conclusione mia, la marco come tale.
Le due pronunce in una tabella
| Dato | Sent. n. 26356/2026 | Sent. n. 26355/2026 |
|---|---|---|
| Organo | Cassazione, Sezioni Unite civili | Cassazione, Sezioni Unite civili |
| Decisione / deposito | 7 ottobre 2026 / 8 ottobre 2026 (scheda del sito) | 7 ottobre 2026 / 8 ottobre 2026 (scheda del sito) |
| Presidente / relatore | P. D'Ascola / C. Ponterio | P. D'Ascola / F. Amendola |
| Rimessione | Ordinanza interlocutoria n. 10082/2025 della Sezione lavoro (contrasto interno) | Ordinanza interlocutoria n. 22066/2025 della Sezione lavoro (questione di massima di particolare importanza) |
| Oggetto | TFR e Fondo di tesoreria (art. 1, commi 755 ss., L. 296/2006): natura del credito e insinuazione al passivo | Previdenza complementare, datore insolvente: natura dei contributi non versati e privilegio ex art. 2751-bis, n. 1, c.c. |
| Procedura sottostante | Datore poi sottoposto a liquidazione giudiziale | Fallimento (opposizione ex art. 98 l. fall.), quindi vecchio regime |
Sulle date: il sito della Cassazione indica decisione al 7 ottobre e deposito all'8; alcune testate e la CGIL parlano di sentenze "pubblicate il 7 ottobre". Fa fede il timbro del PDF (da verificare).
Il caso del TFR: 1.769,06 euro che hanno spaccato la Sezione lavoro
La storia, secondo il resoconto del Sole 24 Ore e di Diritto.it, è di una banalità quasi commovente. Un lavoratore passa a una cooperativa per effetto di una cessione di ramo d'azienda. Il TFR non gli viene pagato per intero. Ottiene un decreto ingiuntivo, recupera qualcosa, e per il residuo, pari a 1.769,06 euro, chiede al Fondo di garanzia dell'INPS di sostituirsi al datore. L'INPS rifiuta. Tribunale (secondo Diritto.it, quello di Reggio Calabria) e Corte d'appello danno ragione al lavoratore. L'INPS ricorre in Cassazione sostenendo, in sostanza, che le quote del TFR che il datore avrebbe dovuto versare al Fondo di tesoreria non sono un suo problema: se erano destinate a quel Fondo, a quel Fondo bisogna chiederle.
Per capire perché una questione da meno di duemila euro sia arrivata alle Sezioni Unite bisogna ricordare il meccanismo. Dal 1° gennaio 2007, per i datori di lavoro privati sopra una certa soglia dimensionale, le quote di TFR maturate non restano in azienda ma vanno versate al Fondo di tesoreria gestito dall'INPS per conto dello Stato, a meno che il lavoratore le destini a un fondo pensione. La domanda è: quel TFR, una volta incanalato verso il Fondo, è ancora una retribuzione differita di cui risponde il datore, oppure diventa una prestazione previdenziale di cui risponde solo l'ente?
La Sezione lavoro aveva dato risposte opposte. La sentenza n. 25035/2023 (richiamata da Fiscal Focus e Diritto.it) aveva qualificato gli accantonamenti come previdenziali, con il Fondo come unico obbligato per le quote successive al 2007. L'orientamento tradizionale, richiamato anche dall'ordinanza n. 10082/2025, restava invece quello retributivo. Sulla scheda del sito, la n. 10082/2025 compare come l'ordinanza interlocutoria che ha portato la questione davanti alle Sezioni Unite; un commento la descrive invece come conferma dell'orientamento tradizionale. Le due letture non si escludono (da verificare sul testo dell'ordinanza).
Che cosa hanno deciso: il TFR resta retribuzione
Il principio di diritto, nella sintesi della scheda ufficiale, si legge in quattro passaggi che riformulo con parole mie.
Il TFR dell'art. 2120 c.c., compreso il regime dei commi 755-757 della L. 296/2006, è retribuzione differita con funzione in senso lato previdenziale. Le quote che i datori con almeno 50 dipendenti devono versare al Fondo di tesoreria dal 1° gennaio 2007 sono crediti retributivi, esigibili alla cessazione del rapporto. Il lavoratore può quindi insinuarsi al passivo del datore in liquidazione giudiziale per le quote post-2007 non versate. Il datore non è un semplice soggetto indicato per ricevere il pagamento (adiectus solutionis causa): resta il debitore.
La motivazione, per quanto ne riferiscono i commentatori (La Voce Trasporti e Diritti, Il Sole 24 Ore, Diritto.it), poggia su quattro argomenti.
- Letterale. La L. 296/2006 limita l'obbligo del Fondo alle somme che ha effettivamente ricevuto. Ciò che non è stato versato non è garantito dal Fondo e rimane al datore.
- Niente automatismo. Se il TFR fosse una prestazione previdenziale in senso stretto si applicherebbe l'art. 2116 c.c., cioè la prestazione sarebbe dovuta anche in caso di contributi omessi. La legge lo esclude.
- Scopo della riforma. Il Fondo serve a togliere al datore l'incentivo a scoraggiare l'adesione alla previdenza complementare e a trasferire risorse al settore pubblico. Non è stato pensato per proteggere uno stato di bisogno.
- Coerenza. Il datore è esonerato dal contributo al Fondo di garanzia solo per le quote effettivamente versate al Fondo di tesoreria: i due fondi sono complementari. E, osserva La Voce, la natura giuridica dello stesso istituto non può cambiare a seconda che l'azienda abbia 49 o 50 dipendenti.
C'è poi un passaggio che la scheda ufficiale segnala come motivazione e non come massima, e che è quello che interessa chi lavora nelle procedure: ammesso il lavoratore al passivo, egli può chiedere al Fondo di garanzia dell'INPS la soddisfazione sostitutiva del credito. La causa è tornata alla Sezione lavoro per gli altri due motivi di ricorso.
La seconda sentenza: tre canali, tre sorti diverse
La n. 26355 nasce da un fallimento vecchio stile: un'impresa edile familiare dell'area di Modena (secondo Diritto e Giustizia) e un credito di 13.944,86 euro che la Cassa Edile della Provincia di Modena aveva chiesto di ammettere al passivo per contributi destinati al fondo pensione complementare Prevedi. Il Tribunale (Reggio Emilia, per Diritto.it) aveva ammesso il credito, ma in chirografo: per il giudice di merito i versamenti alla previdenza complementare sono previdenziali, non retributivi, quindi niente privilegio.
Le Sezioni Unite fanno una cosa che i giudici di merito spesso non fanno: scompongono. Non esiste "il contributo al fondo pensione" come entità unica, esistono tre flussi con tre nature diverse.
| Componente | Natura secondo le SU | Privilegio art. 2751-bis, n. 1 c.c. |
|---|---|---|
| TFR maturando destinato al fondo pensione | Retributiva (retribuzione differita) | Si |
| Contributo a carico del lavoratore (trattenuto in busta paga) | Retributiva (quota di retribuzione già guadagnata) | Si |
| Contributo a carico del datore (da contratto collettivo) | Non retributiva: obbligazione previdenziale autonoma, senza nesso di corrispettività con la prestazione | No (resta chirografo) |
Il criterio, sempre per i commenti, è l'origine del credito e non la destinazione finale delle somme. Il tuo TFR non diventa meno tuo perché è diretto a un fondo; il contributo che il datore versa per contratto collettivo è un di più che non remunera il lavoro svolto, e per questo non sale in graduatoria. Il testo dell'art. 2751-bis, n. 1, c.c. (nella versione che ho letto su Brocardi, aggiornata al 29 aprile 2026) copre "le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato" e "tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro". La formula "sotto qualsiasi forma" ha fatto il lavoro pesante.
Secondo Diritto.it, le Sezioni Unite hanno cassato il decreto e rinviato al Tribunale di Reggio Emilia in diversa composizione, perché spezzi il credito già ammesso e riconosca il privilegio solo alle componenti retributive. Altre conseguenze riportate dalla stessa fonte: se le somme di origine retributiva restano non versate, lo scioglimento del mandato conferito al datore può restituire al lavoratore la legittimazione a insinuarsi, salvo che il credito sia stato ceduto al fondo pensione; e resta il Fondo di garanzia INPS ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 80/1992, alle condizioni di legge. Fonte unica, quindi da verificare sul PDF.
Un errore di numero che conviene non copiare
Dirittobancario.it, nel suo articolo del 9 ottobre, attribuisce il principio sul privilegio dei contributi di previdenza complementare alla n. 26356. La scheda ufficiale della Cassazione lo assegna invece alla n. 26355, e lo fa anche la maggioranza dei commenti (il comunicato CGIL cita correttamente entrambe). Se vi capita di citare queste sentenze in un atto, ricontrollate sul sito il numero accanto al principio: la 26356 è il TFR al Fondo di tesoreria, la 26355 è la previdenza complementare. Un atto che inverte i due numeri non perde la causa, ma regala all'avversario un sorriso, e io i sorrisi dell'avversario li compro solo a pagamento.
Dove si inceppa: il passivo e il privilegio dimenticato
Dal punto di vista di chi lavora nelle procedure, il valore operativo delle due sentenze non sta nella natura del TFR ma in una frase del dispositivo logico: il lavoratore può insinuarsi. Può, e quindi deve, al momento giusto e nel modo giusto. Qui il CCII fa il suo mestiere, che è punire la distrazione.
| Norma | Che cosa dice (da testo Normattiva consultato) | Perché conta qui |
|---|---|---|
| Art. 201 CCII (testo vigente dal 28/9/2024) | Domanda di ammissione al passivo almeno 30 giorni prima dell'udienza di verifica, via PEC al curatore; deve contenere, tra l'altro, importo, fatti, ragioni di diritto e l'indicazione del titolo di prelazione. Se l'indicazione del privilegio manca o è incerta, il credito è trattato come chirografario | Un TFR insinuato senza invocare l'art. 2751-bis, n. 1, c.c. rischia di restare chirografo. Dopo queste sentenze non c'è alibi sulla natura del credito |
| Art. 204 CCII | Il giudice delegato decide con decreto succintamente motivato; ammissione possibile con riserva; poi rende esecutivo lo stato passivo | Il momento in cui il credito diventa certo e trova posto in graduatoria |
| Art. 206 CCII | Rimedi: opposizione (creditore escluso o ammesso solo in parte), impugnazione (contro l'ammissione altrui), revocazione | Chi è stato escluso o declassato prima di queste sentenze valuta se e come agire; i termini vanno controllati sull'art. 207 (non letto) |
| Art. 208 CCII (testo letto con vigenza dal 15/7/2022: verificare modifiche successive) | Domande tardive: entro sei mesi dal decreto di esecutività (fino a dodici se la sentenza di apertura lo prevede per la complessità); oltre, solo se il ritardo non è imputabile e entro 60 giorni dalla cessazione della causa | Il lavoratore che ha aspettato l'esito di questa vicenda ha ancora una finestra. Non infinita |
Una cautela di metodo che nessuno scrive: la n. 26355 è stata decisa nel regime della legge fallimentare (art. 98 l. fall.), la n. 26356 riguarda un datore poi in liquidazione giudiziale. Trasporre il principio sulla natura dei crediti al CCII mi sembra naturale, ma è una mia inferenza e non una lettura della Corte.
Il Fondo di garanzia: che cosa succede dopo l'ammissione
Una volta che il lavoratore è nello stato passivo, la strada verso l'INPS è questa. Dal testo dell'art. 2 L. 297/1982 che ho letto su Normattiva (versione indicata come vigente dal 19 maggio 2020, scritta con il rinvio alla legge fallimentare: l'adeguamento al CCII va controllato) emerge che il lavoratore può chiedere il pagamento dopo quindici giorni dal deposito dello stato passivo, che il Fondo paga entro sessanta giorni dalla domanda e che si surroga per legge nel privilegio del lavoratore sugli importi corrisposti (artt. 2751-bis e 2776 c.c.). Per la documentazione da allegare, una scheda INPS rimanda alla circolare n. 70 del 26 luglio 2023 (da verificare sul testo).
Il punto sottile, e qui l'ironia me la concedo: il Fondo di garanzia, quando paga, si mette nelle scarpe del lavoratore e prende il suo privilegio. Ne consegue che ogni euro di TFR che dopo queste sentenze risulta "non pagato al Fondo di tesoreria" diventa un credito privilegiato, a monte, di un soggetto pubblico con un ufficio legale molto organizzato. È una mia lettura delle regole di surroga, non un passaggio della sentenza.
La soglia: quante aziende sono davvero toccate
Il principio vale per i datori tenuti a versare al Fondo di tesoreria. La soglia dimensionale è cambiata di recente, e conviene saperlo prima di dire a un cliente "non ti riguarda". Secondo EC News, che riporta la circolare INPS n. 12 del 5 febbraio 2026 e la modifica del comma 756 L. 296/2006 operata dall'art. 1, comma 203, L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), il criterio è la media degli addetti dell'anno solare precedente:
| Periodo | Soglia (media addetti) |
|---|---|
| 2026-2027 | almeno 60 |
| 2028-2031 | almeno 50 |
| dal 2032 | almeno 40 |
| Imprese di nuova costituzione | criterio storico: media di 50 nell'anno di avvio (la fonte segnala punti da verificare sul primo anno di applicazione) |
Due avvertenze. La prima: la soglia indicata dalla circolare riguarda l'obbligo di versamento per gli anni in corso. Per le omissioni degli anni passati conta la soglia che vigeva all'epoca, che non ho ricostruito (da verificare caso per caso). La seconda: la massima parla di datori con "almeno 50 dipendenti", ma per il 2026-2027 la soglia di versamento indicata da EC News è 60. Chi sta tra 50 e 59 addetti non deve concludere in automatico che il tema non lo riguardi: dipende dal periodo cui si riferiscono le quote. Sugli arretrati la circolare, sempre secondo le fonti di settore, fissa modalità e scadenze proprie, che non ho potuto leggere sul testo INPS (da verificare).
Cosa cambia per chi finanzia l'impresa
Il privilegio dell'art. 2751-bis, n. 1, c.c., per come lo qualifica Dirittobancario, è un privilegio generale mobiliare: colpisce il ricavato dei beni mobili del debitore. Due conseguenze, entrambe mie e da trattare come ipotesi di lavoro.
Prima: chi finanzia un'impresa che ha omesso i versamenti al Fondo di tesoreria o ai fondi pensione, e ha garanzie sui crediti commerciali o sulla liquidità, deve mettere in conto che sopra o accanto al proprio credito possa esserci un debito retributivo privilegiato più grosso di quanto risulti dal bilancio. Il rango rispetto a pegno e ipoteca si verifica in graduazione sul codice civile (artt. 2777 ss., che non ho riletto per questo pezzo: da verificare).
Seconda: dopo il 7 ottobre il quadro che molti avevano in testa dal 2023 (il debito sta in capo al Fondo, non al datore) non regge più. Un'impresa che aveva scelto di "non guardare" quelle quote perché una sentenza le diceva che erano affare dell'INPS si trova con un debito vero, privilegiato, e probabilmente fuori dal piano. Questo è il genere di voce che in una composizione negoziata, in un accordo di ristrutturazione o in un concordato non può restare fuori dal fabbisogno. Una banca che deve finanziare, o rinegoziare, o attestare, deve chiederla per iscritto.
Che cosa queste sentenze non dicono (ancora)
- Prescrizione. La Voce Trasporti e Diritti ricostruisce il decorso dalla cessazione del rapporto, con l'effetto di non esporre il lavoratore alla perdita di quote collegate a contributi prescritti; il Sole osserva che la pronuncia incide su legittimazione e prescrizione senza dettagliare. Fonti non allineate: da verificare sul PDF.
- Il Fondo di garanzia. La Corte indica la via dell'intervento sostitutivo dopo l'ammissione, ma i requisiti sono quelli di legge. Sui tempi con cui l'INPS tratterà le domande dopo questa pronuncia, nelle fonti che ho letto non c'è nulla.
- Contributi datoriali. Il fatto che siano chirografi non li rende inesistenti: ci sono, restano crediti, e il loro titolare (fondo pensione, ente bilaterale, Cassa) dovrà dimostrare titolo e importo come ogni altro. La CGIL chiede un intervento normativo, perché il contributo viene dalla contrattazione collettiva. Una richiesta politica, non una norma.
Cosa fare lunedì mattina
Se sei imprenditore (e hai più di una cinquantina di dipendenti, o li avevi):
- Chiedi al tuo consulente del lavoro, per iscritto, tre numeri: media addetti dell'anno precedente, quote di TFR versate al Fondo di tesoreria mese per mese dal 2007 (o dall'inizio del tuo obbligo), eventuali omissioni. Non una stima: i cedolini e i flussi Uniemens.
- Se trovi omissioni, il debito è tuo, e dopo il 7 ottobre non puoi più contare sull'idea che sia un problema dell'INPS. Mettilo nell'elenco dei debiti e nella pianificazione di cassa. La regolarizzazione degli arretrati ha modalità e scadenze fissate dalla circolare INPS n. 12/2026 (da verificare sul testo).
- Se versi contributi a fondi pensione, separa nel prospetto contabile le tre voci: TFR conferito, quota del lavoratore trattenuta, contributo datoriale. Hanno sorti diverse in caso di crisi.
- Se sei già in composizione negoziata o stai preparando un piano, controlla che il passivo privilegiato per retribuzioni comprenda questa voce.
Se sei avvocato (lavoratore, curatela, creditore):
- Domande di ammissione: indica sempre il titolo di prelazione, citando l'art. 2751-bis, n. 1, c.c. e distinguendo la componente retributiva (TFR, quota lavoratore) da quella datoriale. Se non lo scrivi, l'art. 201 CCII ti consegna il chirografo.
- Stato passivo già reso esecutivo: verifica se il credito è stato ammesso in chirografo per TFR al Fondo di tesoreria o per quote di previdenza complementare, e valuta rimedio (art. 206 CCII, con termini dell'art. 207 da leggere) oppure, se ricorrono i presupposti, domanda tardiva ex art. 208.
- Curatela: rivedi le ammissioni "per natura" fatte in base all'orientamento 25035/2023. Un credito ammesso come previdenziale o negato per mancato versamento merita una seconda lettura prima di chiudere il riparto.
- Cause pendenti contro l'INPS sul Fondo di garanzia: l'argomento "il TFR post-2007 è solo a carico del Fondo di tesoreria" è stato respinto dalle Sezioni Unite. Aggiorna le difese.
- Cita correttamente: 26356 per il TFR al Fondo, 26355 per la previdenza complementare. Leggi comunque il PDF dalla scheda ufficiale prima di depositare.
Se sei in banca (credito, NPL, gestione garanzie):
- Sulle posizioni di imprese sopra soglia in tensione: aggiungi al questionario informativo la voce "versamenti al Fondo di tesoreria e ai fondi pensione negoziali" e chiedi evidenza dell'ultimo anno.
- Nelle valutazioni di recupero, ricalcola il netto distribuibile tenendo conto che un privilegio generale mobiliare sui crediti di lavoro può comprimere il valore dei beni mobili liberi. Il rango rispetto alle tue garanzie reali va verificato caso per caso.
- Nei portafogli ceduti o in cessione, la stima del passivo privilegiato dei debitori deve considerare le quote omesse di TFR come debito del datore, non come partita dell'INPS.
La lettura del reparto
Questa vicenda è un piccolo trattato sul perché le procedure concorsuali si vincono sulle categorie e si perdono sulle caselle. La Corte ha detto una cosa semplice: il TFR è retribuzione, e il contributo che il datore versa per contratto collettivo non lo è. Da quel punto in poi, ogni errore è di chi compila la domanda.
L'ironia, e ve la lascio, è che la questione è arrivata fin lì per 1.769,06 euro. Il valore economico di una causa, quando incontra un contrasto interno alla Corte, non è mai quello della causa. Il valore è quello di tutti i lavoratori, di tutti i curatori e di tutte le banche che da lunedì dovranno scrivere diversamente una riga nello stato passivo.
Nota: questa è un'analisi giornalistica di provvedimenti recenti, basata su schede ufficiali e commenti di terzi. Non è un parere legale e non promette risultati in alcun caso concreto. Prima di agire sul singolo fascicolo leggete il testo integrale delle sentenze e fatevi assistere da un professionista.
Fonti
- Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, sent. n. 26356 del 7 ottobre 2026 (scheda, deposito 8 ottobre 2026): https://www.cortedicassazione.it/it/civile_dettaglio.page?contentId=SZC53089
- Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, sent. n. 26355 del 7 ottobre 2026 (scheda, deposito 8 ottobre 2026): https://www.cortedicassazione.it/it/civile_dettaglio.page?contentId=SZC53086
- Corte di cassazione, elenco Sezioni Unite civili: https://www.cortedicassazione.it/it/sezioni_unite_civile.page
- Il Sole 24 Ore, NT+ Diritto, F. Machina Grifeo, 7 ottobre 2026: https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/tfr-non-versato-fondo-tesoreria-lavoratore-puo-insinuarsi-passivo-AJwfiIcB
- La Voce Trasporti e Diritti, F. Cinelli, 11 ottobre 2026: https://lavocetrasportiediritti.it/index.php/2026/10/11/il-tfr-resta-retribuzione-le-sezioni-unite-chiudono-il-contrasto-sul-fondo-di-tesoreria/
- Diritto.it, 8 ottobre 2026 (TFR non versato): https://www.diritto.it/tfr-non-versato-chi-paga-secondo-le-sezioni-unite/
- Diritto.it, 8 ottobre 2026 (fondi pensione, privilegio): https://www.diritto.it/fondi-pensione-il-privilegio-dei-crediti/
- Dirittobancario.it, 9 ottobre 2026: https://www.dirittobancario.it/art/contributi-di-previdenza-complementare-e-privilegio-le-ss-uu/
- Diritto e Giustizia, L. Laperuta, 8 ottobre 2026 (anteprima): https://www.dirittoegiustizia.it/dettaglio/16482663/previdenza-complementare-escluso-il-privilegio-concorsuale-per-i-contributi-a-carico-dellimpresa
- Fiscal Focus, A. Gigliotti, 8 ottobre 2026: https://www.fiscal-focus.it/news-24/ore-11-37-tfr-non-versato-al-fondo-di-tesoreria-il-credito-resta-a-carico-del-datore-di-lavoro,3,188788
- CGIL, ufficio stampa, 9 ottobre 2026: https://www.cgil.it/ufficio-stampa/tfr-e-previdenza-complementare-cgil-sezioni-unite-rafforzano-tutele-lavoratori-ora-garantire-anche-effettivita-della-contribuzione-contrattuale-swzx1w4x
- EC News, soglie Fondo di tesoreria (circolare INPS n. 12 del 5 febbraio 2026; L. 199/2025, art. 1, c. 203): https://www.ecnews.it/lavoro/rapporto-di-lavoro/gestione-del-rapporto/tfr-fondo-tesoreria-indicazioni-inps-modifiche-legge-bilancio/
- Normattiva, D.lgs. 14/2019, artt. 201, 204, 206, 208: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art201 (e, con lo stesso schema, art204, art206, art208)
- Normattiva, L. 297/1982, art. 2: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-05-29;297~art2
- Brocardi.it, art. 2751-bis c.c. (aggiornato al 29/04/2026): https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-sesto/titolo-iii/capo-ii/sezione-ii/art2751bis.html