Per cinque anni la difesa del garante è stata una fotocopia: si allegava il provvedimento della Banca d'Italia del 2005, si chiedeva la nullità, si invocava la decadenza. Le Sezioni Unite hanno chiuso quella stagione con due principi di diritto che spostano il peso della causa dalla carta alla prova.
Fideiussioni ABI: le Sezioni Unite 24825/2026 smontano l'automatismo e salvano la clausola a prima richiesta
C'è un modo di fare le cause bancarie che ha funzionato per cinque anni e che da fine agosto non funziona più così. Si prendeva una fideiussione, si verificava che contenesse le tre clausole dello schema ABI del 2002, si allegava il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005, si chiedeva la nullità e, caduta la deroga all'articolo 1957 del codice civile, si eccepiva la decadenza della banca. Tre pagine e mezzo di atto, nella versione pigra. Con la sentenza n. 24825, pubblicata il 28 agosto 2026, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affrontato le questioni rimaste aperte dopo la sentenza n. 41994 del 2021 e hanno enunciato due principi di diritto che cambiano il modo di impostare sia l'attacco sia la difesa.
Vale la pena partire dal caso concreto, perché spiega meglio di qualunque massima dove stava il problema.
Il caso: due garanti, due fideiussioni del 2015, un decreto ingiuntivo
Due garanti si opponevano al decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Siracusa aveva ingiunto loro di pagare a una società veicolo cessionaria del credito, avente causa da una banca, quanto dovuto per due fideiussioni rilasciate nel 2015 a garanzia dei debiti di un'impresa individuale.
La difesa delle garanti era quella classica: le fideiussioni riproducevano le tre clausole censurate dalla Banca d'Italia nel 2005; eliminata in particolare la deroga all'articolo 1957, la banca era decaduta dalla garanzia perché aveva agito oltre il termine.
La controparte opponeva due argomenti, entrambi seri. Primo: quelle erano fideiussioni specifiche, non omnibus, e il provvedimento del 2005 aveva riguardato lo schema di fideiussione omnibus. Secondo: erano del 2015, quindi fuori dal periodo su cui si era svolta l'istruttoria amministrativa.
Il Tribunale, di fronte al contrasto giurisprudenziale, ha disposto rinvio pregiudiziale alla Corte ai sensi dell'articolo 363-bis del codice di procedura civile. È la strada, introdotta dalla riforma, che consente al giudice di merito di chiedere alla Cassazione di risolvere una questione di diritto nuova e seriale prima di decidere. Qui ha funzionato: la questione era davvero seriale, e la risposta arriva prima che migliaia di cause producano altrettante sentenze divergenti.
Che cosa aveva accertato la Banca d'Italia, e perché contava
Conviene ricordare il meccanismo, perché è il punto su cui tutto ruota.
Nel 2002 l'Associazione bancaria italiana aveva predisposto uno schema tipo di fideiussione omnibus e lo aveva sottoposto alla Banca d'Italia per verificarne la compatibilità con la disciplina antitrust. L'istruttoria rilevò che tre clausole erano ampiamente e uniformemente utilizzate dalle banche e che potevano restringere la concorrenza.
Sono le clausole che ogni avvocato bancario conosce a memoria. La clausola di reviviscenza, che obbliga il fideiussore a restituire alla banca somme che questa debba a sua volta restituire. La clausola di deroga all'articolo 1957, che mantiene in vita la garanzia anche in assenza di una tempestiva iniziativa della banca contro il debitore principale. La clausola di sopravvivenza, che mantiene l'obbligo di restituzione anche quando l'obbligazione garantita venga dichiarata invalida.
Il punto decisivo dell'accertamento non era che le clausole fossero sfavorevoli al garante: era che la loro uniformità non derivava spontaneamente dal mercato, ma da una prassi concordata fra banche. Tutte e tre, infatti, scaricano sul fideiussore le conseguenze dell'inosservanza degli obblighi della banca o dell'invalidità dell'obbligazione principale.
Da lì l'architettura della tutela: l'intesa è "a monte", il contratto di garanzia è "a valle", e la nullità dell'intesa si riverbera sul contratto secondo i principi fissati dalle Sezioni Unite nel 2021.
Il primo principio: il provvedimento del 2005 è prova, non è la prova
Il primo principio di diritto riguarda le fideiussioni specifiche stipulate fuori dal periodo esaminato dall'istruttoria. La Corte afferma che, in quel caso, il giudice di merito accerta se il modello negoziale utilizzato risponda o meno a un'intesa o a una pratica concordata con effetti restrittivi della concorrenza, tale da determinare la nullità della garanzia a valle secondo i principi del 2021, e che a questo fine può utilizzare l'accertamento amministrativo del 2005 come elemento di prova, precisando però che si tratta di un elemento "da solo non sufficiente".
La formula è asciutta e le conseguenze sono pesanti.
Significa che il provvedimento della Banca d'Italia non è un lasciapassare. Chi lo allega e si ferma lì, in una causa su garanzie successive al periodo accertato, non ha assolto il proprio onere probatorio: ha prodotto un indizio qualificato, non una prova piena. Serve una ricognizione del contenuto e della portata di quell'accertamento, sia sotto il profilo temporale sia sotto quello oggettivo, rispetto ad ambiti ulteriori rispetto a quelli suoi propri.
Tradotto in termini operativi: occorre dimostrare che la standardizzazione di quelle clausole ha continuato a operare anche dopo, e anche per quel tipo di garanzia.
Il secondo punto: anche la fideiussione specifica può essere colpita
Qui la sentenza dà, invece di togliere. Negli ultimi anni si era formato un contrasto significativo sull'applicabilità dei principi ABI alle garanzie specifiche, cioè a quelle rilasciate per un singolo rapporto anziché per l'intera esposizione del debitore. Una parte della giurisprudenza escludeva la tutela, sul presupposto che l'istruttoria del 2005 avesse riguardato lo schema omnibus.
Le Sezioni Unite dicono che anche una fideiussione specifica che riproduca le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all'articolo 1957 può essere interessata dagli effetti di una pratica anticoncorrenziale. Occorre però dimostrare che la standardizzazione di quelle clausole abbia riguardato anche le fideiussioni specifiche e sia espressione di una pratica commerciale concordata capace di determinare una restrizione oggettiva della concorrenza. La valutazione è rimessa al giudice di merito sulla base degli elementi probatori acquisiti.
È un'apertura, e va letta per quello che è: la porta resta aperta, ma si entra portando materiale. Non basta più la somiglianza testuale del modulo.
Il terzo punto, quello che costa di più: la clausola a prima richiesta
Il secondo principio di diritto è quello che, nella pratica, deciderà il maggior numero di cause.
Le Sezioni Unite affermano che quando la fideiussione contiene una clausola di pagamento a prima richiesta, il creditore evita di incorrere nella decadenza anche con una semplice istanza stragiudiziale inviata al garante nei termini dell'articolo 1957, e questo vale anche se la clausola di esonero dal rispetto di quei termini è stata dichiarata nulla perché frutto di intese o pratiche concordate restrittive della concorrenza.
Fermiamoci un secondo su che cosa comporta.
La difesa standard del garante consisteva in due mosse concatenate: prima si otteneva la nullità della clausola di deroga all'articolo 1957; poi, ripristinato il termine legale, si verificava che la banca non avesse proposto le proprie istanze contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, e si eccepiva la decadenza. La seconda mossa, nella maggior parte dei casi, era quella che vinceva la causa.
Dopo questa sentenza, in presenza di una clausola a prima richiesta, quella seconda mossa si blocca: alla banca basta aver chiesto il pagamento al garante in tempo utile, anche solo con una lettera. Non deve necessariamente aver agito in giudizio.
E le clausole a prima richiesta, nei moduli bancari, ci sono quasi sempre.
Che cosa cambia per chi ha una causa in corso
Primo: va riletto il contratto, non la memoria di controparte. La domanda non è più soltanto "ci sono le tre clausole", ma anche "c'è la clausola di pagamento a prima richiesta, e come è formulata". Sono due verifiche diverse e la seconda, oggi, pesa quanto la prima.
Secondo: vanno recuperate le date. Il perimetro temporale dell'istruttoria del 2005 torna a essere decisivo. Per le garanzie rilasciate dentro quel perimetro la posizione del garante resta solida; per quelle successive serve costruire la prova dell'intesa, e va costruita con elementi ulteriori rispetto al provvedimento.
Terzo: va cercata la lettera. Se la banca ha inviato al garante una richiesta di pagamento nei termini, quella lettera - in presenza della clausola a prima richiesta - vale quanto un atto di citazione ai fini della decadenza. Chi difende il garante deve sapere prima dell'udienza se quella lettera esiste; chi assiste la banca deve sapere se è stata inviata e se è stata ricevuta.
Quarto, e riguarda chi compra crediti: nelle cessioni di portafogli con garanzie personali, la valutazione del rischio di contenzioso sulle fideiussioni cambia parametro. Un portafoglio con clausole a prima richiesta e richieste stragiudiziali documentate vale, dopo questa sentenza, più di un portafoglio identico in cui quelle lettere non si trovano.
La lettura del reparto
Questa sentenza non chiude il contenzioso sulle fideiussioni ABI. Lo rende più caro.
Finché bastava allegare un provvedimento amministrativo di vent'anni fa, la causa era a costo quasi zero e si poteva fare in serie. Ora serve un lavoro istruttorio vero: ricostruire il perimetro dell'accertamento, dimostrare che la pratica concordata ha riguardato anche il tipo di garanzia e il periodo in questione, verificare la condotta della banca sul piano documentale.
È esattamente quello che accade ogni volta che una tesi difensiva diventa di massa: a un certo punto la giurisprudenza smette di premiare la copia e torna a chiedere la prova. Chi aveva impostato la pratica come un modulo da riempire si troverà con un fascicolo che non regge. Chi aveva fatto il lavoro di documentazione fin dall'inizio ha una posizione migliore di prima, perché l'apertura sulle fideiussioni specifiche amplia il campo.
Resta un'ultima osservazione, che riguarda il metodo prima che il merito. La questione è arrivata alle Sezioni Unite perché un tribunale ha usato il rinvio pregiudiziale invece di decidere e lasciare che fossero le impugnazioni a sistemare il contrasto anni dopo. Su un contenzioso seriale come questo, è la differenza fra un sistema che produce certezza e uno che produce sentenze.
Antonio
Italia · 2 ottobre 2026