Una percentuale senza oggetto non è un prezzo: è carta straccia. Milano lo ribadisce con chirurgica precisione.
CMS nulla senza base di calcolo: Corte d'Appello Milano n. 3382/2025 conferma la linea dura
Vi racconto la cosa più sorprendente di questa sentenza. Non è che la Corte d'Appello di Milano abbia dato torto alla banca. È che la banca ha provato a difendersi agitando contratti vecchi di decenni — uno del 1997, uno del 2007, uno del 2003 — convinta, evidentemente, che il tempo e la carta stampata bastassero a legittimare anni di addebiti. Non è bastato. Non è bastato perché una clausola che dice "commissione trimestrale sul massimo scoperto... non superiore al 0,75%" senza specificare il valore su cui quella percentuale si applica non è una pattuizione: è rumore di fondo. Ed è esattamente questo il nucleo della Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 3382 del 2025, R.G. n. 2924/2024, depositata il 4 dicembre 2025 e pubblicata il 10 dicembre 2025.
Il problema della commissione di massimo scoperto: non è mai stata semplice come la banca voleva far credere
La commissione di massimo scoperto — nel gergo bancario la CMS — è stata per decenni uno degli strumenti più opachi del rapporto banca-impresa. Formalmente compensava la banca per la messa a disposizione di fondi, indipendentemente dall'utilizzo effettivo. Nella realtà operativa era spesso una seconda forma di remunerazione del credito, applicata in aggiunta agli interessi, capace di incidere in modo significativo sul costo reale dell'affidamento. Per anni le banche l'hanno inserita nei contratti con una disinvoltura che oggi lascia attoniti: una percentuale, una dicitura generica, nessuna indicazione della base imponibile su cui calcolarla.
Il punto critico — e su questo bisogna essere chirurgici — è che una percentuale applicata a nulla non produce un risultato determinato né determinabile. Produce arbitrio. E il diritto dei contratti, anche quello più elementare, richiede che le obbligazioni pecuniarie siano sufficientemente determinate o determinabili al momento della stipula. Non è un principio astratto: è l'art. 1346 c.c., che impone la determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto come requisito di validità, letto in combinato con l'art. 1418 c.c. sulla nullità per mancanza dei requisiti essenziali.
Il quadro normativo: dall'art. 1346 c.c. alla trasparenza bancaria
Il contesto normativo rilevante non si esaurisce nel codice civile. Bisogna tenere a mente la stratificazione che ha caratterizzato la disciplina bancaria negli ultimi trent'anni. Il Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385/1993), in particolare gli artt. 115 e seguenti in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, ha progressivamente imposto alle banche obblighi di chiarezza e completezza nella determinazione delle condizioni economiche applicate alla clientela. Le istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia — nelle successive versioni — hanno declinato operativamente questi obblighi, richiedendo che le commissioni siano indicate in modo chiaro, con specificazione della base di computo.
Sul versante giurisprudenziale, il punto di svolta è la Cass. n. 19285 del 2022, che la Corte di Milano richiama espressamente in motivazione. Quella pronuncia ha enunciato con nettezza il principio: non è legittima una clausola nella quale la CMS viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale quella percentuale debba essere calcolata. Un principio poi confermato — la Corte lo segnala — da numerose pronunce successive, tra cui la Cass. n. 9712/2024. Non siamo quindi di fronte a un'opinione isolata: siamo di fronte a un orientamento consolidato della Suprema Corte che Milano applica al caso concreto con rigore.
Cosa dice davvero la sentenza: tre clausole, tre bocciature
Il CTU nominato nel giudizio di primo grado aveva espunto le CMS dal ricalcolo del saldo del conto corrente. La banca aveva impugnato, sostenendo che le pattuizioni fossero valide. La Corte esamina analiticamente le tre clausole oggetto di contestazione e le boccia tutte e tre.
Prima clausola: il contratto di conto corrente del 1997, che stabiliva "commissione trimestrale sul massimo scoperto in bianco, entro o oltre il limite di fido non superiore al 0,75%". La percentuale c'è. La base di calcolo no. Clausola generica, pattuizione invalida.
Seconda clausola: la variazione contrattuale del 2007, con la quale si era stabilito "c.m.s. trimestrale per utilizzi senza fido, 0,375%". Stesso schema, stesso vizio. Una percentuale senza oggetto determinato resta indeterminata.
Terza clausola: le condizioni economiche della linea di credito del 15 dicembre 2003, dove figurava la sola percentuale dello 0,500% accanto alla dicitura "Commissione M.S.". Identico difetto, identica conclusione.
Il CTU aveva ragione. La banca aveva torto. Il motivo d'appello viene rigettato.
Smontare le interpretazioni sbagliate che circolano
In giro — sui blog, nelle consulenze frettolose, nei pareri di qualche collega che non ha aggiornato la propria banca dati — circola ancora l'idea che la CMS sia stata «sistemata» dalla normativa successiva al 2009 e che le questioni pregresse siano ormai superate o prescritte. Falso, o meglio: parzialmente vero in modo fuorviante.
È vero che la Legge n. 2/2009 e il successivo D.L. n. 185/2008 convertito hanno ridisciplinato la CMS, imponendo che venisse sostituita dalla commissione di affidamento e che le nuove pattuizioni rispettassero precisi criteri. Ma questo non sana retroattivamente le clausole anteriori che erano già nulle. La nullità di una clausola contrattuale non guarisce per il fatto che il legislatore, anni dopo, abbia dettato regole più chiare per il futuro. I rapporti di conto corrente che coprivano decenni — come quello del 1997 esaminato dalla Corte di Milano — continuano a produrre contenziosi proprio perché gli addebiti di CMS ante riforma erano basati su pattuizioni invalide.
Seconda interpretazione sbagliata: che la prescrizione abbia ormai chiuso la maggior parte di questi casi. Anche qui: dipende. La prescrizione decennale del diritto alla ripetizione dell'indebito decorre — secondo l'orientamento prevalente — dalla chiusura del conto, non dai singoli addebiti. Se il rapporto si è chiuso negli ultimi dieci anni, il diritto è ancora esercitabile. Se il conto è ancora aperto, i termini non sono nemmeno iniziati a decorrere.
Conseguenze pratiche: imprenditori, avvocati, banche
Per gli imprenditori — e in particolare per quelli che hanno avuto rapporti di conto corrente affidato con le banche negli anni Novanta e Duemila — questa sentenza è un promemoria urgente. Se il vostro conto è ancora aperto, o se si è chiuso in tempi relativamente recenti, e se avete avuto addebiti di CMS su contratti che contenevano clausole generiche come quelle descritte dalla Corte, avete un potenziale credito nei confronti della banca. Non aspettate che la prescrizione lo cancelli. Fatevi fare un'analisi degli estratti conto.
Per gli avvocati — soprattutto quelli che assistono imprese in crisi o che gestiscono procedure concorsuali — la sentenza di Milano conferma che il ricalcolo del saldo del conto corrente attraverso CTU finanziaria rimane uno strumento potente. La corretta espunzione delle CMS invalide può trasformare un saldo passivo in un saldo attivo, o ridurre significativamente la pretesa creditoria della banca. In un contesto di crisi d'impresa, dove ogni euro di attivo conta, questo non è un dettaglio tecnico: è strategia difensiva concreta.
Per le banche — o meglio, per i loro legali che ancora oggi tentano di difendere clausole di CMS degli anni Novanta agitando documenti contrtuali generici — la sentenza è un avvertimento che avrebbe dovuto essere chiaro già dal 2022. La Cassazione ha parlato. Le Corti d'Appello applicano. Continuare a proporre appelli su questo punto specifico significa sprecare risorse proprie e altrui, con il solo risultato di accumulare giurisprudenza sfavorevole ulteriore.
C'è poi una considerazione processuale che non va trascurata: la Corte di Milano ha convalidato l'operato del CTU che aveva espunto le CMS in sede di ricostruzione del saldo. Questo significa che il metodo peritale di espunzione delle commissioni invalide è ormai consolidato come prassi giudiziaria. Chi si trova dall'altra parte — la banca — ha un onere probatorio particolarmente gravoso: deve dimostrare non solo che la commissione è stata pattuita, ma che è stata pattuita in modo determinato o determinabile, con specificazione della base di calcolo. Una percentuale nuda, senza oggetto, non ci arriva.
La domanda scomoda con cui vi lascio
La Corte d'Appello di Milano boccia tre clausole di CMS su tre. Il CTU aveva ragione. La banca aveva torto. La Cassazione aveva già detto tutto nel 2022 e ribadito nel 2024. Eppure la banca ha impugnato. Ha pagato un avvocato. Ha occupato un collegio d'appello. Ha consumato anni di giudizio.
La domanda che nessuno vuole farsi è questa: chi ha consigliato alla banca di fare appello su questo punto specifico, e sulla base di quale analisi giuridica? Perché se l'orientamento della Cassazione era già consolidato dal 2022, difendere clausole del 1997 prive di base di calcolo non era esercizio del diritto di difesa — era deliberato spreco di risorse, o peggio, gestione del contenzioso finalizzata a logorare la controparte piuttosto che a vincere nel merito.
E questa, a mio avviso, è la vera notizia di questa sentenza: non che Milano abbia applicato correttamente il diritto — quello era scontato — ma che nel 2025 si sia ancora costretti ad applicarlo contro chi evidentemente contava sul fatto che la controparte non avesse i mezzi per arrivare fino in fondo. Benvenuti nel diritto bancario italiano.
Antonio
Italia · 5 luglio 2026