Bruxelles ha capito che le sue regole, per proteggere gli investitori, stavano spingendo le aziende migliori a quotarsi altrove. Dublino, con Euronext, ora gioca la sua partita.

Listing Act: l'Europa smonta la burocrazia della quotazione per fermare l'esodo verso Wall Street

L'anno in cui Bruxelles ha ammesso di aver sbagliato — e ha rimediato in fretta.

C'è un momento, nella vita di ogni ordinamento giuridico, in cui il legislatore deve guardarsi allo specchio e ammettere che la regola scritta per proteggere qualcuno sta invece uccidendolo lentamente. Per l'Unione Europea, quel momento è arrivato attorno al 2022, quando i numeri delle quotazioni in borsa hanno smesso di poter essere ignorati. Le società europee che avrebbero potuto quotarsi a Francoforte, Parigi, Amsterdam o Dublino sceglievano sempre più spesso il Nasdaq, il NYSE, o — con un paradosso che a Dublino sentiamo bruciare più che altrove — il London Stock Exchange, cioè la borsa di un paese che dall'Unione Europea se n'è andato nel 2020. Il continente che aveva inventato la Borsa di Amsterdam nel 1602, la prima al mondo, si trovava a rincorrere mercati che consideravano l'Europa un posto complicato, lento e caro dove quotarsi. Da qui è nato il Listing Act: un pacchetto di tre atti normativi — il Regolamento (UE) 2024/2809, che modifica il Prospectus Regulation e il Market Abuse Regulation, la Direttiva 2024/2810 sulle multiple-vote shares, e una direttiva di coordinamento — entrato in vigore progressivamente da dicembre 2024. Non è un restyling cosmetico. È la Commissione Europea che ammette, tra le righe di centinaia di considerando, che si può proteggere un mercato fino a soffocarlo.

Il problema che nessuno voleva vedere: l'Europa che si svuota

I dati, prima di tutto, perché qui non si tratta di sensazioni ma di capitali che si spostano fisicamente da un continente all'altro. Tra il 2015 e il 2023 il numero di società quotate sui mercati regolamentati europei è diminuito costantemente, mentre negli Stati Uniti — pur con le sue oscillazioni cicliche — il mercato delle IPO ha continuato ad attrarre le aziende a più alta crescita, in particolare nel comparto tecnologico. Le ragioni sono molteplici e si sono sommate negli anni fino a diventare un problema strutturale: costi di quotazione europei significativamente più alti della media storica, tempi di preparazione del prospetto che si misuravano in mesi anziché in settimane, un impianto di disclosure continua — soprattutto sotto il Market Abuse Regulation — percepito dai consigli di amministrazione come un rischio legale permanente più che come una garanzia di trasparenza per gli investitori.

Il caso più doloroso, dal punto di vista europeo, è quello delle società che pur avendo sede legale, dipendenti e fatturato in Europa hanno scelto di quotarsi a Wall Street: Wise, la fintech britannica dei trasferimenti di denaro, ha addirittura annunciato l'intenzione di spostare la quotazione primaria dal London Stock Exchange al Nasdaq. CRH, il colosso irlandese dei materiali da costruzione — una società che tutti a Dublino conoscono, che ha fatto parte per decenni dell'indice ISEQ della nostra borsa — ha trasferito la quotazione primaria a New York nel 2023, lasciando Euronext Dublin con una quotazione secondaria. Se persino un pilastro dell'economia irlandese sceglie Wall Street, il segnale che arriva a Bruxelles non può essere ignorato: il problema non è più solo le nuove IPO che non arrivano, è le società già quotate che se ne vanno.

Il Listing Act nasce esattamente da questa pressione. Il suo obiettivo dichiarato, scritto nero su bianco nei considerando del Regolamento 2024/2809, è "rendere i mercati pubblici dell'Unione più attrattivi per le imprese e facilitare l'accesso al capitale per le piccole e medie imprese, mantenendo un livello adeguato di tutela degli investitori e di integrità del mercato". È una frase che vale la pena leggere due volte, perché contiene la tensione centrale di tutta la riforma: semplificare senza deregolamentare, o almeno provarci.

La riforma del Prospectus Regulation: meno carta, meno mesi, meno milioni

Il cuore tecnico della riforma è la revisione del Regolamento Prospetto (Regolamento UE 2017/1129), il testo che da anni disciplina cosa deve essere scritto, come, e con quanta dovizia di dettaglio, prima che una società possa offrire titoli al pubblico o farli negoziare su un mercato regolamentato. Il prospetto è, storicamente, il documento più temuto da chiunque abbia mai gestito un'operazione di equity capital markets: centinaia di pagine, mesi di lavoro tra emittente, banche, legali e revisori, costi legali che per una IPO di media dimensione possono superare tranquillamente il milione di euro, senza contare i costi delle banche d'affari e delle agenzie di rating.

La prima modifica sostanziale riguarda le soglie di esenzione. Fino a oggi, gli Stati membri potevano esentare dall'obbligo di prospetto le offerte al pubblico di valore inferiore a una soglia fissata a livello nazionale, con un tetto massimo europeo di 8 milioni di euro. Il Listing Act innalza questo tetto a 12 milioni di euro: un aumento del 50% che consente a un numero significativamente maggiore di piccole e medie imprese di raccogliere capitale sul mercato senza dover affrontare i costi e i tempi di un prospetto completo. Per una PMI italiana, tedesca o irlandese che vuole raccogliere 10 milioni di euro per finanziare una fase di crescita, la differenza tra dover produrre un prospetto da 300 pagine e poter operare con un regime informativo semplificato non è un dettaglio tecnico: è la differenza tra fare l'operazione o rinunciarvi.

La seconda innovazione, forse la più elegante dal punto di vista tecnico, è il follow-on prospectus: un documento drasticamente semplificato, pensato per le società già quotate che vogliono emettere nuove azioni. Fino a oggi, anche una società quotata da anni, con anni di bilanci pubblici, di comunicati price-sensitive, di relazioni trimestrali già disponibili al mercato, doveva produrre — per una semplice emissione di aumento di capitale — un prospetto quasi equivalente a quello di una IPO, ripetendo informazioni che il mercato conosceva già. Il follow-on prospectus rovescia la logica: se la società è già quotata da almeno diciotto mesi, il documento richiesto per una nuova emissione — fino al 40% del capitale sociale esistente in un periodo di dodici mesi — si riduce a poche decine di pagine, concentrate sulle informazioni realmente nuove: uso dei proventi, eventuali cambiamenti sostanziali nell'attività, fattori di rischio aggiornati. Non più la ripetizione stanca di informazioni già di dominio pubblico.

La terza direttrice è la riduzione della lunghezza del prospetto IPO standard. Il summary — il riassunto che apre ogni prospetto e che dovrebbe permettere a un investitore retail di capire in poche pagine cosa sta comprando — viene ora limitato a un massimo di pagine fissato dalla normativa tecnica ESMA, con un linguaggio semplificato reso obbligatorio: niente più gerghi legali indecifrabili, frasi brevi, struttura standardizzata per sezioni. L'obiettivo dichiarato dalla Commissione è il cosiddetto "single lengthy document" — l'idea che si possa arrivare, nel tempo, a un unico documento coerente e ragionevolmente breve invece della stratificazione di appendici, supplementi e documenti incorporati per riferimento che caratterizza il prospetto tradizionale. Non è ancora realtà compiuta, ma la direzione di marcia è quella, e i costi legali stimati per un'operazione di quotazione dovrebbero scendere, secondo le stime della Commissione, di una percentuale compresa tra il 20 e il 40% rispetto al regime precedente.

Il Market Abuse Regulation: respirare durante le operazioni lunghe

La seconda gamba della riforma tocca il Regolamento sugli abusi di mercato (Regolamento UE 596/2014, il celebre MAR), e qui il problema che il Listing Act affronta è più sottile ma altrettanto reale per chi lavora ogni giorno su operazioni straordinarie. Il MAR impone agli emittenti quotati di comunicare al mercato, "il prima possibile", ogni informazione privilegiata che li riguarda: un'informazione precisa, non pubblica, che se resa nota potrebbe influenzare in modo sensibile il prezzo del titolo. Il problema nasce quando l'informazione privilegiata non è un evento singolo e puntuale, ma il risultato di un processo lungo e prolungato — una fusione che si negozia per mesi, una ristrutturazione del debito che attraversa fasi diverse, una vendita di un ramo d'azienda che procede per gradi.

Nella versione precedente del MAR, la disciplina degli "eventi intermedi" nei processi prolungati (in inglese, protracted processes) era ambigua: ogni fase intermedia poteva teoricamente costituire, di per sé, un'informazione privilegiata da comunicare immediatamente, con il rischio di innescare una cascata di comunicati price-sensitive che confondevano più che informare il mercato — e che, soprattutto, compromettevano la riservatezza necessaria per portare a termine trattative delicate. Il Listing Act chiarisce che l'emittente può ora ritardare la disclosure fino all'evento finale del processo, anziché dover comunicare ogni singola fase intermedia, purché sussistano le condizioni generali per il ritardo legittimo: che la disclosure immediata pregiudichi gli interessi legittimi dell'emittente, che il ritardo non sia idoneo a fuorviare il pubblico, e che la riservatezza dell'informazione possa essere effettivamente garantita. È un chiarimento che sembra tecnico ma che in pratica scioglie anni di incertezza interpretativa su cui gli studi legali di mezza Europa avevano costruito pareri prudenziali spesso contraddittori tra una giurisdizione e l'altra.

La seconda modifica riguarda il market sounding: i sondaggi di mercato che le banche d'affari conducono prima di lanciare un'operazione, per testare l'appetito degli investitori istituzionali su un possibile aumento di capitale o su un collocamento di bond. Il regime di market sounding, introdotto nel 2016, era percepito dagli intermediari come eccessivamente oneroso in termini di documentazione e di rischio legale, al punto che molte banche preferivano evitare del tutto la procedura formale, con l'effetto paradossale di ridurre la trasparenza che la norma voleva garantire. Il Listing Act chiarisce le condizioni di esenzione e semplifica gli obblighi documentali per l'intermediario che conduce il sounding, riducendo il rischio legale associato a una prassi di mercato che, di fatto, è indispensabile per qualsiasi operazione di size significativa.

Infine, le soglie per le transazioni dei manager (PDMR, Persons Discharging Managerial Responsibilities): amministratori, dirigenti con responsabilità strategiche, e le persone a loro strettamente legate, devono notificare al mercato le operazioni sui titoli della propria società oltre una certa soglia. Il Listing Act innalza questa soglia, riducendo il numero di notifiche minori che affollavano i siti degli emittenti senza fornire informazioni realmente rilevanti per gli investitori — un altro tassello della stessa filosofia: meno rumore, più segnale.

Le multiple-vote shares: l'Europa scopre il modello Google

Se la riforma del prospetto e del MAR è tecnica, la Direttiva 2024/2810 sulle strutture di voto multiplo è politica, e tocca uno dei tabù più radicati del diritto societario continentale. Fino a oggi, molti Stati membri dell'Unione — la Germania in modo pressoché assoluto, la Francia con limitazioni severe — vietavano o restringevano fortemente le azioni a voto plurimo: la possibilità di emettere classi di azioni che attribuiscono più di un voto per azione, tipicamente riservate ai fondatori o al management, mentre gli investitori esterni ricevono azioni ordinarie a voto singolo. Il principio "one share, one vote" è una tradizione profondamente radicata nella cultura di governance societaria europea, sostenuta con forza dai fondi pensione e dagli investitori istituzionali che vedono in questo principio una garanzia di accountability del management verso tutti gli azionisti in proporzione al capitale investito.

Negli Stati Uniti, al contrario, le multiple-vote shares sono normalità consolidata per le società tecnologiche: Google (Alphabet) ha tre classi di azioni, con i fondatori Larry Page e Sergey Brin che attraverso azioni di Classe B a dieci voti mantengono il controllo della società pur avendo ceduto la maggioranza economica al mercato. Meta ha una struttura simile che consente a Mark Zuckerberg di controllare l'azienda con una quota di capitale relativamente contenuta. Snap è arrivata all'estremo di quotare azioni di Classe A prive di qualsiasi diritto di voto. Il modello, per quanto contestato dai governance activist americani, ha un vantaggio evidente per i fondatori: permette di raccogliere capitale sul mercato pubblico senza perdere il controllo strategico dell'azienda che hanno costruito, un'esigenza particolarmente sentita dalle società tech ad alta crescita, dove il fondatore è spesso percepito dal mercato stesso come parte integrante del valore dell'azienda.

La Direttiva 2024/2810 rovescia l'approccio europeo: gli Stati membri devono ora permettere le strutture di voto multiplo almeno per le società che si quotano sui mercati di crescita per PMI (SME Growth Markets, di cui parliamo tra poco). Non è un obbligo di adottarle — resta una scelta della singola società e dei suoi fondatori — ma è un obbligo per il legislatore nazionale di renderle disponibili come opzione, superando i divieti assoluti che caratterizzavano ordinamenti come quello tedesco. L'obiettivo dichiarato è esplicitamente competitivo: attrarre in Europa le società tecnologiche ad alta crescita che altrimenti sceglierebbero il Nasdaq proprio per la disponibilità di questo strumento, replicando in territorio europeo il modello Google-Meta che ha reso Wall Street la destinazione naturale per ogni founder di startup che non vuole diluire il proprio controllo insieme al proprio capitale.

Le tutele minime per gli investitori, tuttavia, non sono state abbandonate — ed è qui che si vede la differenza di approccio rispetto agli Stati Uniti, dove le multiple-vote shares possono essere perpetue e senza scadenza. La Direttiva impone agli Stati membri di prevedere, o quantomeno di consentire alle società di adottare, meccanismi di sunset clause: le azioni a voto plurimo decadono automaticamente al verificarsi di determinati eventi — tipicamente il decesso o l'uscita del fondatore dal ruolo esecutivo, il trasferimento delle azioni a terzi, o semplicemente il decorrere di un periodo massimo predeterminato, spesso individuato attorno ai dieci anni dalla quotazione. È richiesta inoltre una disclosure rafforzata del rapporto di voto: ogni prospetto e ogni comunicazione successiva devono rendere immediatamente evidente all'investitore quante azioni a voto multiplo esistono, quale rapporto di voto attribuiscono, e chi le detiene. Il compromesso europeo, insomma, è: sì al controllo dei fondatori, ma con una data di scadenza e con trasparenza totale — un ibrido che non è né il modello americano puro né il vecchio rigore europeo, ma un terzo modello che nasce proprio dalla competizione tra i due.

I mercati di crescita per PMI: il terreno di coltura delle nuove regole

Buona parte delle semplificazioni del Listing Act trova la sua applicazione più immediata sui cosiddetti SME Growth Markets, una categoria di mercati creata dalla MiFID II proprio per offrire alle piccole e medie imprese un accesso ai capitali con requisiti più leggeri rispetto ai mercati regolamentati principali. In Europa, gli esempi più rilevanti sono Euronext Growth — presente su tutte le piazze del gruppo Euronext, incluso Euronext Growth Milan, l'erede del vecchio AIM Italia — e, storicamente, l'AIM di Londra, che pur essendo ormai un mercato extra-UE dopo la Brexit resta il modello di riferimento con cui ogni mercato di crescita continentale si confronta e si misura.

Su questi mercati i requisiti sono strutturalmente più leggeri: non serve un prospetto completo per la quotazione, ma un documento di ammissione più snello; non serve un'informativa continua ai livelli del mercato regolamentato principale; e soprattutto la società si affida a un Nomad (Nominated Adviser, sull'AIM) o a un Euronext Growth Advisor (sul modello continentale), un intermediario che accompagna la società prima e dopo la quotazione, garantendo di fatto verso il mercato — con la propria reputazione e la propria responsabilità professionale — che la società rispetta gli standard minimi di correttezza e trasparenza, in un modello di regolazione delegata che riduce il carico diretto sull'autorità di vigilanza. Il Listing Act estende alcune delle semplificazioni pensate per i mercati regolamentati anche a questi mercati minori, in particolare sul fronte della soglia di esenzione dal prospetto e sulla possibilità di adottare multiple-vote shares, rafforzando un ecosistema che l'Europa considera — a ragione — il vivaio da cui dovrebbero nascere le prossime IPO di dimensione maggiore.

Dublino, Euronext e l'eredità dell'IFSC: la prospettiva irlandese

E qui, permettetemi di parlare della mia città. Euronext Dublin — che fino al 2018 si chiamava Irish Stock Exchange, prima di entrare a far parte del gruppo Euronext insieme a Parigi, Amsterdam, Bruxelles, Lisbona, Oslo e Milano — è una piazza piccola per dimensioni di capitalizzazione rispetto alle sue sorelle continentali, ma sproporzionatamente rilevante per un motivo molto specifico: Dublino, attraverso l'eredità dell'IFSC (International Financial Services Centre) fondato nel 1987 sulle rive del Liffey, è diventata negli anni la piazza di domiciliazione preferita in Europa per i fondi di investimento, per gli Special Purpose Vehicle di cartolarizzazione — di cui ho già parlato altrove — e per un numero crescente di quotazioni di fondi e di ETF. L'Euronext Securities Dublin, il depositario centrale che gestisce il regolamento dei titoli, è tra i più attivi d'Europa proprio grazie a questa specializzazione nella finanza dei fondi.

Ma la Borsa di Dublino ospita anche l'Enterprise Securities Market (ESM), il mercato di crescita irlandese per PMI, gemello concettuale di Euronext Growth Milan e dell'AIM londinese: un mercato con requisiti leggeri, pensato per le società irlandesi di dimensioni medio-piccole che non hanno la scala per affrontare un listing sul mercato regolamentato principale ma che vogliono comunque accedere ai capitali pubblici. Il Listing Act, estendendo le semplificazioni proprio a questo tipo di mercati, arriva in un momento delicato per la piazza irlandese: dopo la perdita, dolorosa quanto simbolica, della quotazione primaria di CRH verso New York, l'ecosistema finanziario di Dublino ha bisogno di ricostruire l'attrattività dell'ESM e di Euronext Dublin in generale come piazze credibili per le PMI in crescita, prima ancora che per i grandi gruppi industriali che hanno ormai lo sguardo rivolto a Wall Street. Un regime di prospetto semplificato, un follow-on prospectus più snello per le emissioni successive, e la possibilità per i founder irlandesi di adottare strutture di voto plurimo senza dover guardare al Delaware per farlo: sono esattamente gli strumenti che l'ESM di Dublino aspettava da anni per competere, se non con il Nasdaq, almeno con Londra e con Amsterdam.

Il confronto con Londra: due riforme in corsa parallela

Non si può raccontare il Listing Act senza guardare a ciò che accade dall'altra parte del Mare d'Irlanda e del Canale della Manica, perché il Regno Unito ha varato, quasi negli stessi mesi, la propria riforma delle regole di quotazione: le nuove UK Listing Rules, entrate in vigore nel luglio 2024 sotto la supervisione della Financial Conduct Authority, hanno rappresentato la revisione più profonda del listing regime britannico degli ultimi trent'anni. La UK, uscita dall'Unione e libera di legiferare senza vincoli comunitari, ha scelto una strada per certi versi più radicale di quella europea: ha eliminato l'obbligo del voto assembleare degli azionisti per una vasta gamma di operazioni significative e di operazioni con parti correlate che nel regime precedente richiedevano l'approvazione preventiva del mercato, sostituendo il controllo ex ante degli azionisti con obblighi di disclosure rafforzata ex post.

L'Unione Europea, con il Listing Act, ha scelto un approccio più cauto su questo specifico fronte: mantiene un livello di coinvolgimento assembleare superiore a quello britannico per le operazioni straordinarie, concentrando invece la semplificazione sul fronte del prospetto e della disclosure delle informazioni privilegiate. È una differenza di filosofia che riflette culture di governance diverse: il mercato britannico, storicamente più orientato al principio di caveat emptor temperato dalla disclosure, contro un continente che resta più attaccato a meccanismi di tutela procedurale ex ante per gli azionisti di minoranza. Chi vincerà questa corsa a semplificare — Londra, Amsterdam, Francoforte, Milano, Dublino, o semplicemente gli Stati Uniti che restano comunque il mercato più liquido e più profondo al mondo per un'offerta di grandi dimensioni — è una domanda a cui nessuno può rispondere con certezza nel 2026. Ma è significativo che due giurisdizioni concorrenti, UE e UK, abbiano deciso nello stesso biennio che il problema non era più rimandabile.

Le critiche: meno tutele, o solo meno carta inutile?

Il Listing Act non ha attraversato il processo legislativo europeo senza opposizione, e le critiche meritano di essere raccontate con onestà, non liquidate come resistenza al cambiamento. Gli investitori istituzionali — in particolare i grandi fondi pensione e le associazioni di asset manager europei, come EFAMA — hanno espresso preoccupazione per il rischio che la semplificazione del prospetto si traduca, nella pratica, in una riduzione reale dell'informazione disponibile per prendere decisioni di investimento consapevoli. Un prospetto più corto è più leggibile, questo è indubbio, ma è anche, quasi per definizione, meno esaustivo: la domanda che pongono questi investitori è se la sintesi imposta dal nuovo regime rischi di omettere informazioni che, pur non essendo materiali nella maggior parte dei casi, lo diventano proprio nel caso limite — quello in cui un investitore avrebbe voluto sapere qualcosa che il documento semplificato non conteneva più.

Sulle multiple-vote shares, la resistenza è ancora più marcata, e viene soprattutto dai fondi pensione del Nord Europa — olandesi, scandinavi — la cui cultura di governance è storicamente la più rigorosa d'Europa sul principio "one share, one vote". La preoccupazione, qui, non è tecnica ma di sostanza: un fondatore che controlla il 60% dei voti con il 10% del capitale ha, per definizione, un potere sproporzionato rispetto al rischio economico che si assume, e la storia recente di alcune società americane a struttura multi-classe ha mostrato casi in cui questo potere è stato usato per proteggere il management da un controllo di merito che gli azionisti di minoranza avrebbero voluto esercitare. La sunset clause imposta dalla Direttiva europea attenua ma non elimina questa preoccupazione: dieci anni sono comunque un tempo lungo per un investitore di minoranza che scopre, magari dopo l'IPO, che il fondatore ha preso decisioni che il mercato non condivide, senza poter fare nulla per cambiarle.

Il timore più generale, quello che riassume tutti gli altri, è la cosiddetta "race to the bottom" regolamentare: se l'Europa semplifica per inseguire Londra, e Londra semplifica per inseguire New York, il rischio — dicono i critici — è che ogni giurisdizione abbassi progressivamente le proprie tutele nel tentativo di attrarre le quotazioni della piazza concorrente, fino a un punto di equilibrio in cui la protezione degli investitori è strutturalmente più debole ovunque rispetto a dieci anni prima, senza che nessuno abbia davvero deciso, in modo consapevole, che questo fosse l'obiettivo da raggiungere. È un'obiezione seria, e la risposta della Commissione — che il Listing Act mantiene "un livello adeguato di tutela", per usare le sue stesse parole — è più una dichiarazione di intenti che una garanzia verificabile nei prossimi anni.

Cosa cambia per le imprese italiane

Per un avvocato che lavora prevalentemente su dossier italiani, il Listing Act non è un tema esotico di diritto comparato: è diritto direttamente applicabile, in quanto regolamento europeo, alle PMI italiane che intendono quotarsi su Euronext Growth Milan, l'erede del vecchio AIM Italia dopo l'acquisizione della Borsa Italiana da parte di Euronext nel 2021. Il nuovo regime di esenzione dal prospetto fino a 12 milioni di euro si applica pienamente alle offerte italiane, e il follow-on prospectus semplificato è una notizia particolarmente rilevante per le PMI italiane già quotate che negli anni successivi alla IPO devono spesso tornare sul mercato per raccogliere nuovo capitale di crescita, senza dover sostenere ogni volta i costi quasi equivalenti a quelli della quotazione iniziale.

Ma è sul fronte delle multiple-vote shares che il Listing Act tocca una fibra particolarmente sensibile del capitalismo italiano. Le famiglie imprenditoriali italiane — che rappresentano la spina dorsale del tessuto produttivo del paese, dal distretto industriale del Nord-Est alle PMI manifatturiere lombarde e venete — hanno storicamente considerato la quotazione in borsa un'arma a doppio taglio: da un lato l'accesso a capitali che il credito bancario tradizionale non offre più con la stessa facilità del passato, dall'altro il rischio, percepito come concreto, di perdere nel tempo il controllo dell'azienda di famiglia attraverso la progressiva diluizione azionaria che ogni aumento di capitale comporta. Fino a oggi, l'unico strumento a disposizione del diritto societario italiano per attenuare questo rischio erano le azioni a voto plurimo già previste dalla riforma del 2014 (il decreto Competitività, che aveva introdotto le azioni a voto plurimo e a voto maggiorato nel nostro ordinamento, in anticipo peraltro rispetto a molti altri Stati membri) — ma senza l'armonizzazione e la certezza giuridica transfrontaliera che la nuova Direttiva europea introduce ora in modo sistematico. Per la prima volta, un imprenditore veneto o pugliese che valuta la quotazione ha a disposizione, con un grado di certezza normativa europea e non solo nazionale, uno strumento concettualmente equivalente a quello che ha permesso ai fondatori di Google di restare al comando della propria creatura anche dopo essere diventati soci di minoranza sul piano meramente economico.

Norma / istituto Cosa cambia Chi beneficia Entrata in vigore
Soglia esenzione prospetto Da 8 a 12 milioni di euro PMI, startup in crescita, emittenti su mercati SME Growth Dicembre 2024
Follow-on prospectus Documento semplificato per emissioni fino al 40% del capitale in 12 mesi, per società quotate da almeno 18 mesi Società già quotate che devono fare aumenti di capitale Dicembre 2024 / attuazione 2025-2026
Summary del prospetto IPO Limite di pagine, linguaggio semplificato obbligatorio Investitori retail, emittenti (riduzione costi legali) 2025, con standard tecnici ESMA
Disclosure informazioni privilegiate (MAR) Possibilità di ritardare la disclosure fino all'evento finale nei processi prolungati (M&A, ristrutturazioni) Emittenti in operazioni straordinarie complesse Dicembre 2024
Market sounding Chiarimento condizioni di esenzione, meno oneri documentali Banche d'affari, intermediari Dicembre 2024
Soglie notifica PDMR Innalzamento soglie per operazioni dei manager Amministratori e dirigenti di società quotate Dicembre 2024
Multiple-vote shares (Dir. 2024/2810) Obbligo per gli Stati membri di consentirle sui mercati SME Growth, con sunset clause e disclosure rafforzata Founder tech, famiglie imprenditoriali, PMI in crescita Recepimento nazionale entro giugno 2026

Una scommessa, non una certezza

Chiudo con una nota di cautela professionale, perché è facile — soprattutto per chi come me lavora ogni giorno con i mercati dei capitali — lasciarsi prendere dall'entusiasmo per una riforma ben scritta e presentarla come la soluzione definitiva a un problema che si è formato in vent'anni di regolamentazione stratificata. Il Listing Act è una scommessa, non una certezza. Riduce i costi legali di quotazione, questo è misurabile e verificabile nei prossimi report della Commissione. Riduce l'incertezza interpretativa sul MAR, questo lo vedremo nei prossimi contenziosi e nelle prossime prassi di vigilanza delle autorità nazionali. Introduce per la prima volta in modo armonizzato le multiple-vote shares, questo è un cambiamento culturale prima ancora che normativo, e i cambiamenti culturali nel diritto societario europeo si misurano in decenni, non in trimestri.

Ma se le società europee ad alta crescita continueranno a preferire il Nasdaq — per la profondità del mercato, per la cultura degli investitori istituzionali americani più abituati a valutare aziende in perdita ad alta crescita, per la semplice forza di attrazione di una piazza che ospita già tutti i concorrenti diretti di ogni startup tecnologica del pianeta — allora il Listing Act, per quanto tecnicamente ben scritto, resterà un esercizio di ottimizzazione regolamentare che non intacca il problema di fondo: l'Europa non ha ancora, nel 2026, un ecosistema di capitale di rischio, di analisti specializzati e di cultura dell'investimento in crescita paragonabile a quello che gli Stati Uniti hanno costruito in settant'anni di Silicon Valley e di Wall Street. Le regole si possono cambiare in un biennio. La cultura di un mercato dei capitali si costruisce in una generazione.

L'Europa ha capito che le sue regole, per quanto ben intenzionate, stavano spingendo le migliori aziende a quotarsi altrove. Il Listing Act non è deregulation — è la scoperta che proteggere troppo un mercato, a volte, significa ucciderlo. Da Dublino, dove l'Enterprise Securities Market aspetta da anni un motivo per tornare rilevante, e dove abbiamo visto CRH prendere la strada di New York con il dolore silenzioso con cui si guarda partire un amico, questa riforma è la prova che anche il legislatore più prudente del mondo, quando i numeri diventano innegabili, sa correggere la rotta. Resta da vedere se basterà — o se, semplicemente, arriva vent'anni dopo che la partita si era già spostata altrove.

— Fiona, dalla riva del Liffey

Saoirse

Irlanda · 6 luglio 2026

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