Ristrutturazione preventiva cross-border, classi di creditori, cram-down trasversale e scelta del foro: due figli della Direttiva (UE) 2019/1023 a confronto
Dove si ristruttura il debito: lo StaRUG tedesco contro gli strumenti del Codice della crisi
C'è un momento, nella vita di un'impresa indebitata, in cui la domanda non è più se ristrutturare, ma dove. In quale tribunale, sotto quale legge, con quante classi di creditori da convincere e quanti da piegare. È una scelta che vale milioni e che, in Europa, da qualche anno si fa con una mappa in mano. Su quella mappa, la Germania ha disegnato un solo strumento, affilato e brutale: lo StaRUG. L'Italia, fedele a se stessa, ne ha disegnati cinque o sei, sovrapposti, eleganti, complicati. Sono figli della stessa madre — la Direttiva (UE) 2019/1023 — e si comportano come fratelli cresciuti in case diverse.
Questo articolo non parla di freno al debito né di Basilea. Parla di cosa succede quando il debito è già esploso e bisogna disinnescarlo prima del fallimento. Parla di ristrutturazione preventiva cross-border: classi di creditori, cram-down trasversale, scelta del foro. Parla, in fondo, di potere — chi decide il destino di un'azienda quando i soldi non bastano per tutti.
Una madre, due figli: la Direttiva 2019/1023
Il punto di partenza è una norma europea. La Direttiva (UE) 2019/1023 del 20 giugno 2019 — la cosiddetta "direttiva insolvency" — ha imposto agli Stati membri di dotarsi di "quadri di ristrutturazione preventiva" (preventive restructuring frameworks): procedure che permettono a un'impresa in difficoltà finanziaria, ma non ancora insolvente in modo irreversibile, di rinegoziare il proprio debito evitando la liquidazione (fonte: testo della Direttiva, EUR-Lex, CELEX 32019L1023). Termine ultimo di recepimento per l'Italia: 16 luglio 2022 (fonte: dossier Camera dei Deputati).
La Direttiva impone alcuni ingredienti minimi: la suddivisione dei creditori in classi, l'omologazione del piano da parte di un'autorità giudiziaria o amministrativa, la possibilità di imporre il piano anche a classi dissenzienti (il cross-class cram-down, la "ristrutturazione trasversale") e una rete di protezione per chi dissente — il test del "no creditor worse off", ossia nessun creditore deve uscire dal piano peggio di come uscirebbe da una liquidazione. Ma su come riempire quegli ingredienti, Bruxelles ha lasciato mano libera. E qui le strade si dividono.
Berlino ha scelto la chirurgia: un solo bisturi, il Restrukturierungsplan dentro la procedura StaRUG (Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz), in vigore dal 1° gennaio 2021. Roma ha scelto la cassetta degli attrezzi: ha tenuto in piedi gli strumenti preesistenti e ne ha aggiunti di nuovi, recependo la Direttiva con il d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83, che ha riscritto il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII, d.lgs. 14/2019). La dottrina ha colto subito la differenza: il legislatore tedesco ha introdotto il piano StaRUG come unico strumento di ristrutturazione preventiva, quello italiano ha conservato la pluralità degli strumenti (fonte: dirittodellacrisi.it, "Singolarità e pluralità nei preventive restructuring frameworks").
Lo StaRUG tedesco: un bisturi, tre tagli
Lo StaRUG è uno strumento da debitore. L'impresa resta in mano al management — niente curatore, niente spossessamento — e propone un piano ai creditori, divisi in classi. Per l'approvazione serve, in ciascuna classe, il 75% del valore nominale dei crediti (o del capitale, per i soci) a favore del piano (fonte: Global Restructuring Review, "Germany: Shareholders under StaRUG", 2025).
Il primo taglio è il cross-class cram-down. Se una classe dice no, il piano può comunque essere omologato e imposto a quella classe, purché la maggioranza delle classi approvi e la classe dissenziente non esca peggio che in una liquidazione. Se le classi sono solo due, basta il consenso di una classe che non sia composta né da creditori subordinati né da soci. Tradotto: i soci, da soli, non possono usare il cram-down trasversale contro i creditori, ma possono essere scavalcati anche da una sola classe di creditori (fonte: GRR, 2025).
Il secondo taglio è proprio quello sui soci. Lo StaRUG ha introdotto qualcosa che in Germania prima non esisteva fuori dall'insolvenza: la possibilità di azzerare e ristrutturare il capitale contro la volontà degli azionisti. La logica è spietata ma coerente: quando il valore dell'impresa è interamente assorbito dal debito, l'equity è "fuori dai soldi" (out of the money) e i veri proprietari economici sono ormai i creditori. Il cram-down serve a impedire che azionisti senza più valore reale tengano in ostaggio la ristrutturazione (fonte: GRR, 2025).
Il terzo taglio è sui bond. Con lo StaRUG si possono ristrutturare le obbligazioni anche quando i regolamenti del prestito non lo prevedono — un vantaggio netto rispetto alla legge tedesca sui titoli (SchVG) (fonte: Deloitte Legal, "Mit dem StaRUG zur neuen deutschen Sanierungskultur").
Va detto un quarto elemento, spesso dimenticato da chi guarda solo al cram-down: lo StaRUG è uno strumento modulare. Il debitore può usare solo alcuni dei suoi moduli — la sospensione delle azioni esecutive (lo stay, fino a un tetto temporale), il voto sul piano, l'omologazione — senza per forza attivarli tutti. Può cioè calibrare l'invasività dell'intervento sul reale bisogno dell'impresa. È la differenza tra un intervento a cuore aperto e una sutura mirata. Questa flessibilità è uno dei motivi per cui lo strumento, dopo un avvio prudente, ha guadagnato terreno reale sul mercato tedesco della ristrutturazione (fonte: A&O Shearman, "Germany turns to restructuring"; Freshfields, "Restructuring – 2025 in review").
I primi grandi casi hanno mostrato il volto duro dello strumento. La ristrutturazione di Leoni AG, fornitore automotive, è stata la più grande dall'entrata in vigore della legge: piano del marzo 2023, capitale azzerato, vecchi azionisti fuori, delisting, nuova finanza per 150 milioni di euro dal gruppo Pierer che ha rilevato il 100% (fonte: King & Spalding; LTO.de). Casi come Varta, Leoni e Mynaric hanno fatto scuola — e polemiche: a gennaio 2026 si segnalava che gli azionisti tedeschi, dopo aver subìto la perdita totale in casi StaRUG, chiedevano un "diritto a nuovi investimenti" (fonte: Bloomberg, 12 gennaio 2026 (da verificare nei dettagli)).
Gli strumenti italiani: la cassetta degli attrezzi
L'Italia non ha un "piano unico". Ha un ventaglio. Per restare al perimetro della ristrutturazione preventiva con omologazione e classi, i tre attori principali sono:
Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO), art. 64-bis CCII. È lo strumento che più assomiglia, nella struttura, alla logica della Direttiva: il debitore suddivide i creditori in classi e propone un piano che può derogare all'ordine delle cause di prelazione e alla par condicio, purché ogni classe approvi. Serve cioè il consenso di tutte le classi — è questa la differenza genetica con lo StaRUG. Se manca, l'art. 64-ter prevede la conversione del PRO in concordato preventivo, dove invece il cram-down trasversale è possibile (fonte: Osservatorio OCI; dirittodellacrisi.it).
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 e seguenti CCII), nelle varianti agevolata ed efficacia estesa, che operano su base in larga parte negoziale ma con omologazione e, in certi casi, possibilità di estendere gli effetti ai non aderenti di una categoria.
Il concordato preventivo (artt. 84 e seguenti CCII), che ospita il cram-down trasversale vero e proprio: l'art. 112 consente l'omologazione anche in caso di dissenso di una o più classi, a determinate condizioni, e contiene la "ristrutturazione trasversale" di matrice europea. È qui, e non nel PRO, che l'Italia ha collocato l'arma pesante contro le classi che dicono no.
Sul piano del controllo giudiziale, anche qui le filosofie divergono. Nel PRO il tribunale entra nel merito della convenienza quando c'è opposizione, verificando che il creditore dissenziente non riceva meno di quanto otterrebbe nella liquidazione giudiziale (art. 64-bis, comma 8): un sindacato di "convenienza" che la dottrina italiana ha discusso a lungo, anche sulla natura — liquidatoria o in continuità — ammessa per il piano (fonte: ilcaso.it, "La valutazione di convenienza nel giudizio di omologa del PRO"). Lo StaRUG, di contro, tende a un controllo più snello e a una tempistica più compressa: meno scrutinio di merito, più rapidità. È il classico bilanciamento tra garanzia e velocità, e ogni ordinamento lo ha tarato a modo suo.
C'è poi un fronte tipicamente italiano: il cram-down fiscale, l'omologazione forzata anche in caso di dissenso del Fisco e degli enti previdenziali. Una materia in movimento: la disciplina è stata ritoccata dal terzo decreto correttivo (d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136) e oggetto di prassi recente dell'Agenzia delle Entrate (es. Risposta n. 79 del 21 marzo 2025) (fonte: quotidianopiù; avvocaticartellesattoriali.com). È il terreno su cui le ristrutturazioni italiane si giocano spesso la partita, perché il debito tributario è quasi sempre la voce più ingombrante.
StaRUG contro PRO: il confronto
| Profilo | StaRUG (Germania) | PRO — art. 64-bis CCII (Italia) |
|---|---|---|
| Natura | Strumento unico di ristrutturazione preventiva | Uno tra più strumenti (PRO, accordi, concordato) |
| In vigore da | 1° gennaio 2021 | d.lgs. 83/2022 (recepimento Direttiva) |
| Maggioranza in classe | 75% del valore per classe | Maggioranza di valore per classe; serve l'ok di tutte le classi |
| Cram-down trasversale | Sì, dentro lo strumento | No nel PRO; sì previa conversione in concordato (art. 64-ter / art. 112) |
| Soci dissenzienti | Possono essere scavalcati (capitale azzerabile) | Coinvolgimento più cauto, secondo le regole concorsuali |
| Tutela del dissenziente | Test "no creditor worse off" | Soddisfazione non inferiore alla liquidazione giudiziale (art. 64-bis, c. 8) |
La sintesi è questa: lo StaRUG concentra tutto in un colpo — classi, cram-down, soci — dentro una sola procedura veloce e a guida del debitore. Il PRO italiano è più garantista verso le classi (le vuole tutte d'accordo) ma incastonato in un sistema che, se il consenso manca, offre la scala di servizio del concordato. Più rapido il primo, più stratificato il secondo. Nessuno dei due è "migliore" in astratto: dipende dalla geografia del debito e da chi siede al tavolo.
Il foro come arma: forum shopping e COMI
Qui entra in scena la parola che fa storcere il naso ai puristi e brillare gli occhi ai consulenti: forum shopping. Quando un gruppo ha attività e debiti sparsi in mezza Europa, la scelta della legge applicabile alla ristrutturazione diventa strategia. E la chiave d'accesso si chiama COMI — centre of main interests, il centro degli interessi principali del debitore.
Il meccanismo è tecnico ma decisivo. Le procedure di ristrutturazione che lo Stato membro inserisce nell'Allegato A del Regolamento UE sulle insolvenze (Reg. 2015/848, EIR) godono di riconoscimento automatico negli altri Stati membri, sulla base del COMI come criterio di giurisdizione internazionale (fonte: Covington & Burling; Ashurst). La versione "pubblica" dello StaRUG è inserita nell'Allegato A: un piano omologato in Germania viene riconosciuto in automatico, ad esempio, in Italia o in Olanda. Esiste anche una versione "non pubblica" dello StaRUG che, restando fuori dall'Allegato A, segue invece le regole ordinarie di riconoscimento — una scelta che ha conseguenze pratiche enormi sul perimetro di efficacia del piano.
Da qui la competizione tra ordinamenti. Negli anni 2010 le società europee correvano a Londra per lo scheme of arrangement, complici soglie di accesso basse (fonte: LexisNexis UK; Springer, "Cross-border Schemes of Arrangement and Forum Shopping"). Dopo la Brexit e con la Direttiva 2019/1023, la corsa si è spostata sul continente: lo StaRUG tedesco e il WHOA olandese si contendono i grandi dossier. Il WHOA, ad esempio, consente la risoluzione dei contratti — facoltà che dallo StaRUG è stata stralciata all'ultimo minuto della gestazione legislativa (fonte: Norton Rose Fulbright). Differenze così possono spostare la scelta del foro, e con essa la sorte di interi gruppi.
Per l'Italia questa è una novità culturale, prima ancora che giuridica. Per decenni la crisi d'impresa è stata vissuta come un fatto domestico, da regolare nel tribunale di casa. Oggi un gruppo italiano con creditori in Germania, finanziamenti regolati da diritto inglese e fornitori in mezza Europa deve ragionare da subito su quale ordinamento offra il piano più efficace e il riconoscimento più sicuro all'estero. È un cambio di mentalità che premia chi pianifica per tempo e penalizza chi arriva al tavolo della crisi senza una mappa.
Spostare il COMI, però, non è gratis né automatico. Richiede sostanza — sede, gestione, attività reale — e non solo una targa sulla porta. Resta una zona grigia dove la pianificazione legittima sfuma nell'abuso, e dove i tribunali del foro prescelto possono rifiutare la giurisdizione se il trasferimento è di facciata. Per un'impresa italiana con creditori esteri, la domanda diventa concreta: conviene restare nel CCII o costruire le condizioni per accedere a uno strumento estero? La risposta è caso per caso, e nessuno serio promette esiti — la deontologia, prima ancora del buon senso, lo vieta.
Cosa guardare nel 2025–2026
Lo StaRUG, a circa cinque anni dal varo, è in fase di valutazione, sia a livello nazionale sia europeo. Il Ministero della Giustizia tedesco sta esaminando come dovrebbe funzionare in pratica la formazione delle classi, quando usare il cram-down trasversale, come gestire le ristrutturazioni di gruppo e in quali casi serva il consenso dei soci (fonte: Global Restructuring Review, 2025). Sono esattamente i punti su cui i grandi casi — Leoni, Varta — hanno fatto attrito, soprattutto per il trattamento degli azionisti, oggi al centro di una battaglia che è anche politica.
In Italia, il cantiere è altrettanto aperto: il terzo correttivo (d.lgs. 136/2024) ha ritoccato il PRO ampliandone la portata, e la prassi su transazione fiscale e cram-down fiscale continua a evolvere (fonte: dirittodellacrisi.it; Agenzia delle Entrate, Risposta n. 79/2025). Due cantieri paralleli, lo stesso obiettivo europeo, due culture giuridiche che non si fonderanno mai del tutto.
La morale del Diavolo
Restano due lezioni, una per chi presta e una per chi deve. Per chi presta: in un'Europa dove il debitore sceglie il campo di gioco, la classe in cui ti collocano e il foro che ti omologa contano quanto il tasso che hai negoziato. Leggere le clausole non basta più; bisogna leggere la mappa.
Per chi deve: lo strumento giusto esiste, ma non è quello "più potente". È quello che si incastra con la geografia del tuo debito, con la composizione dei tuoi creditori e con la tua capacità di reggere il test che, in Germania come in Italia, nessun giudice salta — nessuno deve uscirne peggio di come uscirebbe dalla liquidazione. Tutto il resto è ingegneria. E l'ingegneria, qui, vale la differenza tra una seconda vita e una fine ordinata.
Tutte le affermazioni di questo articolo sono ancorate a fonti verificabili e datate, citate inline. I dati riflettono le informazioni disponibili al 22 giugno 2026 e vanno verificati alla luce degli sviluppi successivi.
Anselm
Germania · 22 giugno 2026