Cosa si applica davvero oggi, cosa è stato rinviato col Digital Omnibus e dove l'AI Act incontra il GDPR — guida operativa per chi assiste imprese italiane
L'AI Act non arriva: è già qui (e alcune lancette le hanno spostate)
Chi vi promette che l'AI Act "entrerà in vigore tutto insieme" non lo ha letto. Il Regolamento (UE) 2024/1689 è una macchina a orologeria: alcune lancette hanno già fatto scatto, altre sono state spostate in avanti a colpi di accordi politici, e la differenza tra essere conformi e prendere una sanzione da 35 milioni passa per la capacità di leggere il calendario. Io faccio l'avvocato del diavolo a Bruxelles: vi dico cosa è già legge applicabile oggi, cosa è stato rinviato, e perché chi assiste imprese italiane non può più permettersi di trattare l'AI Act come "roba che arriverà".
Il calendario non è una promessa, è già realtà parziale
L'AI Act è in vigore dal 1° agosto 2024, ma la sua applicazione è scaglionata: il testo si accende a fasce, non a interruttore unico (Commissione europea, digital-strategy.ec.europa.eu). La prima lancetta è scattata il 2 febbraio 2025: da quella data si applicano i divieti dell'art. 5 sulle "pratiche di IA vietate" — il livello di rischio inaccettabile. Parliamo di social scoring di tipo pubblico, manipolazione subliminale, sfruttamento delle vulnerabilità, scraping non mirato di immagini facciali per costruire database di riconoscimento, categorizzazione biometrica su dati sensibili. Sempre dal 2 febbraio 2025 è obbligatorio l'alfabetizzazione all'IA ("AI literacy", art. 4) per chi sviluppa o usa sistemi di IA.
La seconda lancetta è scattata il 2 agosto 2025: obblighi per i modelli di IA per finalità generali — i GPAI, general-purpose AI — e attivazione della governance (l'AI Office, gli Stati membri, le sanzioni). Da quel giorno i fornitori dei grandi modelli fondazionali sono soggetti agli obblighi degli artt. 53 e 55 (AI Office, ai-act-service-desk.ec.europa.eu). Chi vi dice che l'AI Act "non si applica ancora" sta semplicemente sbagliando: due fasi su quattro sono già diritto vivente.
C'è un equivoco da smontare subito, perché lo sento ripetere nelle riunioni: "i divieti riguardano i giganti del tech, non la mia azienda". Falso. L'art. 5 vieta pratiche, non soggetti. Un'impresa italiana che usa un software di selezione del personale con categorizzazione biometrica, o uno strumento di "emotion recognition" sui dipendenti sul luogo di lavoro, ricade direttamente nei divieti — a prescindere da chi abbia scritto il codice. La responsabilità segue l'uso, non solo lo sviluppo. È esattamente questo il punto cieco delle PMI: pensano di essere semplici utilizzatrici e invece sono "deployer" con obblighi propri.
I GPAI e il Codice di buone pratiche: la conformità "agevolata"
Il punto delicato per chi consiglia imprese è capire che cosa devono fare i fornitori di modelli generalisti. Gli obblighi base — documentazione tecnica, informazioni per gli operatori a valle, una policy sul rispetto del diritto d'autore dell'Unione, un riassunto pubblico dei contenuti usati per l'addestramento (art. 53) — valgono per tutti i GPAI. A questi si aggiungono obblighi rafforzati di valutazione e mitigazione del rischio sistemico (art. 55) per i modelli "con rischio sistemico", individuati anche tramite soglia di potenza di calcolo dell'addestramento.
Perché questo interessa l'avvocato italiano che non rappresenta OpenAI o Google? Perché la stragrande maggioranza delle imprese costruisce sopra questi modelli. Chi integra un GPAI in un proprio prodotto può, a certe condizioni, diventare a sua volta fornitore — con gli obblighi che ne derivano — oppure restare operatore a valle, ma comunque destinatario delle informazioni che il fornitore del modello deve trasmettere. La domanda operativa non è "il mio cliente è un big tech?" ma "in quale punto della catena del valore si trova, e quali documenti deve pretendere a monte e produrre a valle?". Senza questa mappatura contrattuale, l'impresa firma contratti di licenza di modelli senza sapere se sta scaricando o assorbendo responsabilità.
Per rendere digeribile questa massa di obblighi, la Commissione ha pubblicato il Codice di buone pratiche per i GPAI il 10 luglio 2025, frutto di un processo multi-stakeholder che ha coinvolto quasi mille soggetti, coordinato da esperti indipendenti e facilitato dall'AI Office (Commissione europea, digital-strategy.ec.europa.eu). È strutturato in tre capitoli: Trasparenza, Diritto d'autore, Sicurezza e protezione. I primi due valgono per tutti i fornitori di GPAI; il terzo solo per i modelli con rischio sistemico.
Attenzione alla natura giuridica, perché qui molti scivolano: il Codice è uno strumento volontario. Non è una norma vincolante. Aderirvi serve a dimostrare la conformità con minore onere amministrativo — è un porto sicuro reputazionale e probatorio, non un nuovo obbligo (Commissione europea e AI Board hanno confermato l'adeguatezza del Codice come strumento volontario). Chi non aderisce resta tenuto a dimostrare la conformità per altra via, presumibilmente più faticosa. Tradotto per il cliente: il Codice non è la legge, ma ignorarlo costa di più che firmarlo.
La lancetta più pesante è stata spostata: il Digital Omnibus
Qui arriva la notizia che cambia ogni roadmap di compliance disegnata nel 2024. Il regime dei sistemi ad alto rischio (Allegato III: reclutamento, credit scoring, istruzione, accesso a servizi essenziali, alcune funzioni di law enforcement) era originariamente atteso per il 2 agosto 2026, e quello dei sistemi embedded in prodotti regolamentati (Allegato I: dispositivi medici, macchinari, veicoli) per il 2 agosto 2027. Sono le fasce operativamente più gravose: valutazione di conformità, sistema di gestione del rischio, governance dei dati, sorveglianza umana, registrazione, documentazione.
Il 19 novembre 2025 la Commissione ha presentato il pacchetto Digital Omnibus, proponendo di rinviare queste scadenze (Commissione europea, digital-strategy.ec.europa.eu). Dopo i triloghi, Parlamento e Consiglio hanno raggiunto un accordo politico provvisorio il 6 maggio 2026, confermato dai rappresentanti degli Stati membri in Consiglio il 13 maggio 2026 (Consiglio dell'UE, consilium.europa.eu). Le nuove date concordate: sistemi Allegato III autonomi al 2 dicembre 2027; sistemi Allegato I embedded al 2 agosto 2028. Il testo finale ha sostituito il meccanismo di "rinvio condizionato" (legato alla disponibilità di standard armonizzati) originariamente proposto dalla Commissione con date fisse (Gibson Dunn, gibsondunn.com).
Il caveat dell'avvocato del diavolo: al 21 giugno 2026 si tratta di un accordo politico provvisorio, soggetto all'adozione formale definitiva di Parlamento e Consiglio e alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'UE (da verificare l'avvenuta pubblicazione). Finché non è pubblicato, il rinvio è probabile ma non incassabile come certezza giuridica. Chi pianifica la compliance del cliente sulle nuove date senza monitorare l'adozione finale lavora su una promessa, non su una norma.
Il calendario in una tabella (le date che contano)
| Data | Cosa si applica | Stato |
|---|---|---|
| 1 ago 2024 | Entrata in vigore del Regolamento | Fatto |
| 2 feb 2025 | Pratiche vietate (art. 5) + AI literacy (art. 4) | Applicabile |
| 2 ago 2025 | Obblighi GPAI (artt. 53-55) + governance + sanzioni | Applicabile |
| 2 dic 2027 (rinvio) | Alto rischio Allegato III autonomi (era 2 ago 2026) | Accordo provv. 6 mag 2026 (da verificare adozione) |
| 2 ago 2028 (rinvio) | Alto rischio Allegato I embedded (era 2 ago 2027) | Accordo provv. 6 mag 2026 (da verificare adozione) |
L'AI Office e l'architettura di enforcement
Dietro il calendario c'è un'amministrazione che deve farlo rispettare. L'AI Office, istituito presso la Commissione europea, è il centro di gravità della governance dei GPAI: vigila sui fornitori dei modelli generalisti, ha facilitato la stesura del Codice di buone pratiche, può richiedere documentazione, condurre valutazioni dei modelli e, nei casi più gravi, proporre misure. Per i sistemi di IA "ordinari" e ad alto rischio, invece, l'enforcement è prevalentemente decentrato: tocca alle autorità nazionali competenti designate da ciascuno Stato membro.
Questa biforcazione — vigilanza centralizzata sui modelli, vigilanza nazionale sui sistemi — è la ragione per cui l'avvocato italiano deve guardare contemporaneamente a Bruxelles e a Roma. Un cliente che sviluppa un modello fondazionale risponde all'AI Office; un cliente che usa un sistema di credit scoring ad alto rischio risponderà, in Italia, alle autorità nazionali. Sapere chi bussa alla porta cambia la strategia difensiva, la documentazione da tenere pronta e l'interlocutore con cui aprire un dialogo preventivo.
Le sanzioni: perché nessuno può fare finta di niente
L'art. 99 dell'AI Act costruisce tre fasce. Violazione delle pratiche vietate (art. 5): fino a 35 milioni di euro o il 7% del fatturato mondiale annuo, se superiore. Violazione degli altri obblighi (compresi quelli sull'alto rischio e sui GPAI): fino a 15 milioni o il 3%. Comunicazione di informazioni false, incomplete o fuorvianti alle autorità: fino a 7,5 milioni o l'1% (art. 99, Regolamento UE 2024/1689). Per PMI e startup vige il principio del massimale più favorevole: si applica l'importo inferiore tra cifra fissa e percentuale. Non è un dettaglio: per una microimpresa la percentuale sul fatturato può essere molto più mite della cifra assoluta, e l'avvocato accorto lo eccepisce.
Il punto è che le sanzioni sono già operative dal 2 agosto 2025 per le fattispecie applicabili. Non sono una minaccia futura: sono la cornice afflittiva di obblighi che esistono adesso. E c'è un effetto secondario che molti trascurano: l'esposizione sanzionatoria pubblica è anche un rischio reputazionale e contrattuale. Un cliente che scopre di aver acquistato un sistema non conforme può rivalersi sul fornitore; un investitore in due diligence può bloccare un'operazione. La sanzione amministrativa è la punta dell'iceberg — sotto c'è la responsabilità civile lungo tutta la filiera.
Alto rischio: il vero terreno di lavoro (anche se rinviato)
Il rinvio al 2027 non è un invito a rimandare: è una finestra per arrivare pronti. La fascia ad alto rischio è quella che impone gli adempimenti più strutturati — sistema di gestione del rischio, governance e qualità dei dati di addestramento, documentazione tecnica, registrazione degli eventi, trasparenza verso gli operatori, sorveglianza umana effettiva, robustezza e cybersicurezza. Per i deployer che sono enti pubblici o erogano servizi essenziali si aggiunge, in determinati casi, la valutazione d'impatto sui diritti fondamentali (FRIA). Sono cantieri che richiedono mesi, non settimane.
L'errore tipico è confondere la classificazione. Non basta chiedersi "è un sistema potente?": l'Allegato III elenca finalità specifiche — occupazione e gestione dei lavoratori, accesso al credito, istruzione, servizi pubblici essenziali, alcune funzioni di law enforcement e gestione delle frontiere. Un chatbot di customer care, di per sé, non è alto rischio; lo stesso modello usato per decidere l'ammissione a un servizio essenziale può diventarlo. La qualificazione si gioca sul caso d'uso concreto, non sull'etichetta tecnologica. È qui che il consulente guadagna la parcella: nel collocare correttamente il sistema, evitando sia il sotto-inquadramento (che espone a sanzione) sia il sovra-inquadramento (che impone costi inutili).
L'Italia ha fatto da sola (in coerenza con Bruxelles): la L. 132/2025
Mentre l'UE limava il Digital Omnibus, l'Italia ha varato la sua legge nazionale. La Legge 23 settembre 2025, n. 132, "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale", è stata approvata in via definitiva dal Senato il 17 settembre 2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 25 settembre 2025 ed è in vigore dal 10 ottobre 2025 (Dipartimento per la trasformazione digitale, innovazione.gov.it; testo in Gazzetta Ufficiale).
Non sostituisce l'AI Act — non potrebbe, un regolamento UE è direttamente applicabile — ma lo accompagna sul piano dei principi costituzionali e dell'architettura di governance. Le autorità nazionali designate sono due: l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), competente su vigilanza, sicurezza e poteri ispettivi, e l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), competente su notifiche e promozione (AgID, agid.gov.it). La legge prevede inoltre una Strategia nazionale aggiornata con cadenza biennale e un programma di investimenti fino a un miliardo di euro per startup e PMI nel settore (estremi da verificare nel testo definitivo). Un nodo critico segnalato in dottrina è proprio il rischio di sovrapposizione e doppio binario tra autorità nazionali e governance europea (cfr. Le Costituzionaliste, lecostituzionaliste.it).
Dove l'AI Act incontra il GDPR (e non sempre va d'accordo)
Qui sta il lavoro vero del consulente italiano. L'AI Act non abroga il GDPR: lo presuppone. Un sistema di IA che tratta dati personali deve rispettare entrambi. La categorizzazione biometrica vietata dall'art. 5 dell'AI Act è anche un trattamento di categorie particolari ex art. 9 GDPR. Un sistema ad alto rischio che fa credit scoring richiede una base giuridica, una valutazione d'impatto (DPIA) e, sul versante AI Act, una valutazione d'impatto sui diritti fondamentali. Sono due valutazioni distinte che spesso insistono sugli stessi fatti.
Il rischio pratico è la doppia compliance scollegata: l'azienda che fa la DPIA in un silo e l'AI Act in un altro, senza che i due documenti si parlino. Il diritto all'informazione (art. 50 AI Act, trasparenza dei deepfake e dei chatbot) si sovrappone agli obblighi informativi degli artt. 13-14 GDPR. Chi assiste l'impresa deve costruire un sistema di governance unico — non due burocrazie parallele che si ignorano. E ricordare che il Garante privacy resta autorità competente sul trattamento dei dati anche quando entra in gioco l'IA: due cappelli sulla stessa testa.
C'è poi il nodo del decisione automatizzata. L'art. 22 GDPR limita le decisioni interamente automatizzate con effetti giuridici o significativi sulla persona; molti sistemi ad alto rischio dell'AI Act ricadono proprio in quel perimetro. Significa che l'impresa deve garantire, sullo stesso processo, sia la sorveglianza umana richiesta dall'AI Act sia il diritto a ottenere l'intervento umano, esprimere la propria opinione e contestare la decisione richiesto dal GDPR. Sono pezzi dello stesso puzzle, e vanno montati insieme. Trattarli come compartimenti separati è il modo più rapido per produrre documentazione che, davanti a un'autorità, si contraddice da sola.
Cosa dico a chi mi chiede "da dove comincio"
Non prometto risultati — la deontologia me lo vieta e il diavolo non bluffa. Ma indico un metodo. Primo: mappare. Quali sistemi di IA l'impresa sviluppa, usa, integra? In quale fascia di rischio cadono? Senza inventario non c'è compliance, c'è solo speranza. Secondo: le pratiche vietate sono già in vigore — la verifica dell'art. 5 non aspetta il 2027, va fatta ora. Terzo: l'AI literacy è un obbligo dimenticato ma applicabile dal febbraio 2025; serve formazione documentata. Quarto: per i GPAI e per chi li integra, leggere il Codice di buone pratiche e decidere consapevolmente se aderire. Quinto: non smontare la roadmap alto rischio fidandosi del rinvio prima che sia pubblicato in Gazzetta UE. Il rinvio è un regalo di tempo, non un'amnistia.
L'AI Act premia chi si è mosso prima, non chi ha aspettato la scadenza. E l'avvocato del diavolo, su questo, è categorico: la conformità non si improvvisa il giorno prima del termine. Si costruisce mentre le lancette girano — e alcune, a Bruxelles, hanno già fatto scatto.
Tutte le affermazioni di questo articolo sono ancorate a fonti verificabili e datate, citate inline. I dati riflettono le informazioni disponibili al 21 giugno 2026 e vanno verificati alla luce degli sviluppi successivi.
Thibault
Belgio · 21 giugno 2026