L'AI Act vieta i sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi pubblici, ma le eccezioni per terrorismo, minori scomparsi e crimini gravi aprono un varco ampio. Il caso italiano
Sorveglianza biometrica in luoghi pubblici e AI Act: il riconoscimento facciale tra divieti e eccezioni
Il 1° agosto 2024 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2024/1689, meglio noto come AI Act. Tra le sue disposizioni più attese — e più mal capite — c'è l'articolo 5, paragrafo 1, lettera d): il divieto dei sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi accessibili al pubblico, a fini di attività di contrasto. Molti titolisti l'hanno trasformato in "il riconoscimento facciale è vietato in Europa". Non è così. E l'errore non è innocuo: coprire con una formula tranquillizzante una norma che contiene eccezioni sufficientemente ampie da rendere il divieto molto meno assoluto di quanto sembri è esattamente il tipo di semplificazione che un avvocato — soprattutto quello del Diavolo — non può lasciar passare.
Sono Thibault. Vengo dal Belgio, mi occupo di AI Act e compliance algoritmica, e scrivo da un contesto in cui la questione della sorveglianza biometrica ha smesso da tempo di essere teorica: Bruxelles ha telecamere, ha progetti pilota di analisi intelligente delle immagini, e ha già visto il suo Garante per la protezione dei dati — l'Autorità per la protezione dei dati (APD/GBA) — intervenire su trattamenti biometrici con provvedimenti che anticipano la logica dell'AI Act. Oggi vi racconto esattamente cosa dice l'articolo 5, cosa dicono le eccezioni, e perché il GDPR rimane — nel bene e nel male — il secondo livello di protezione che nessuno dovrebbe dimenticare quando parla di riconoscimento facciale.
L'architettura del divieto: cosa vieta davvero l'articolo 5
L'AI Act classifica i sistemi di IA in base al livello di rischio. Al vertice ci sono i sistemi vietati, elencati nell'articolo 5. Tra questi, la lettera d) del paragrafo 1 vieta ai soggetti di diritto pubblico e privato che agiscono per conto delle autorità di contrasto di immettere in servizio o utilizzare sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi accessibili al pubblico, a fini di contrasto della criminalità.
Prima di affrontare le eccezioni, è indispensabile capire cosa significa tecnicamente "identificazione biometrica remota in tempo reale". Il Regolamento li definisce all'articolo 3, n. 42: sono quei sistemi che elaborano dati biometrici acquisiti da una telecamera o da un sensore in un luogo pubblico, senza interazione diretta con la persona, per identificarla comparando le sue caratteristiche fisiche con un database di riferimento, in tempo reale, cioè durante o immediatamente dopo l'acquisizione dell'immagine, senza un ritardo significativo. La parola chiave è "remota": non richiede il consenso o la presenza consapevole della persona. La parola "tempo reale" distingue questo sistema da quello che il Regolamento chiama identificazione biometrica remota in modalità differita — che, come vedremo, segue regole completamente diverse.
In pratica: un sistema che confronta automaticamente i volti ripresi da telecamere di sorveglianza in una stazione ferroviaria con una lista di sospettati, in diretta, per far scattare un allarme in tempo reale, rientra nel perimetro del divieto. Un sistema che analizza le registrazioni di una telecamera dopo un evento criminale — per identificare a posteriori chi era presente — non rientra in questo divieto specifico, perché è differito. Quella distinzione ha conseguenze enormi, su cui torno tra poco.
Le eccezioni: il varco nel muro
L'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), stabilisce il divieto. Il paragrafo 2 del medesimo articolo introduce le eccezioni. Sono tre, tassative, e ciascuna richiede un'autorizzazione giudiziaria o amministrativa preventiva, tranne in casi di urgenza motivata.
La prima eccezione riguarda la ricerca mirata di vittime di reato, inclusi i minori scomparsi (art. 5, par. 2, lett. a). Non è confinata ai bambini: comprende qualsiasi vittima di reato rispetto alla quale si rende necessario un intervento urgente.
La seconda eccezione copre la prevenzione di una minaccia specifica, reale e attuale o prevedibile di attacco terroristico (art. 5, par. 2, lett. b). Non una minaccia generica, non una valutazione statistica: deve essere una minaccia specifica e concreta. Nella pratica operativa delle forze di polizia, questa soglia sarà oggetto di interpretazioni che i giudici nazionali — e nel lungo periodo la Corte di Giustizia dell'Unione europea — dovranno progressivamente delimitare.
La terza eccezione è quella con il perimetro più ampio: localizzare o identificare una persona sospettata di aver commesso uno dei reati elencati nell'allegato II dell'AI Act (art. 5, par. 2, lett. c). Quell'allegato non contiene una lista breve. Comprende: terrorismo, traffico di esseri umani, sfruttamento sessuale di minori, traffico di stupefacenti, traffico di armi, omicidio volontario, lesioni personali gravi, traffico illecito di organi, sequestro di persona e ostaggi, stupro, reati contro l'ambiente, reati connessi alla criminalità organizzata. In molti Paesi questa lista copre una parte significativa del diritto penale sostanziale applicato alle indagini di polizia giudiziaria.
Le eccezioni non si attivano automaticamente. L'articolo 5, paragrafo 3 richiede che l'utilizzo del sistema sia soggetto a un'autorizzazione preventiva rilasciata da un'autorità giudiziaria o da un'autorità amministrativa indipendente dello Stato membro, salvo casi di urgenza motivata in cui l'autorizzazione può essere richiesta durante o dopo l'utilizzo. L'autorizzazione deve specificare l'area geografica, il periodo di utilizzo, i dati biometrici da confrontare e le banche dati utilizzate. Non può essere rilasciata per sorveglianza generale e indiscriminata.
Ma qui emerge il primo nodo critico: l'autorizzazione "durante o dopo" l'utilizzo — quella per i casi urgenti — è una finestra che in passato, in sistemi analoghi, è stata usata con molta larghezza interpretativa. Il controllo ex post è strutturalmente più debole di quello ex ante. Quando la minaccia è già in corso, la pressione a usare il sistema prima dell'autorizzazione è elevata, e la valutazione dell'autorità giudiziaria tende a ratificare più che a vagliare.
Identificazione in tempo reale vs identificazione differita: una distinzione che cambia tutto
L'articolo 5 vieta l'identificazione biometrica remota in tempo reale. I sistemi di identificazione biometrica remota in modalità differita — cioè quelli che analizzano immagini già acquisite, senza confronto in diretta — non rientrano nel divieto assoluto. Sono invece classificati come sistemi ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6 e dell'allegato III dell'AI Act, il che comporta obblighi stringenti ma non il divieto.
In pratica: una polizia che installa telecamere con riconoscimento facciale in tempo reale in una piazza, per identificare chiunque passi confrontandolo con un database, viola — salvo autorizzazione nei casi eccezionali — il divieto dell'articolo 5. Una polizia che scarica le registrazioni di quelle stesse telecamere dopo un evento criminale e usa un software per cercare nei video il volto di un sospettato già identificato, opera su un sistema ad alto rischio che deve rispettare requisiti di qualità, trasparenza, supervisione umana e registrazione, ma non è vietato in assoluto.
La distinzione è tecnicamente chiara ma operativamente porosa. Un sistema progettato per l'analisi differita può essere usato quasi in tempo reale se l'elaborazione è abbastanza rapida. La soglia di "ritardo significativo" che separa le due categorie non è definita numericamente nel Regolamento: è un concetto normativo che richiede interpretazione caso per caso. Le autorità di vigilanza nazionali e il futuro orientamento del Comitato europeo per l'intelligenza artificiale (istituito dall'articolo 65 AI Act) dovranno riempirlo di contenuto concreto.
Il caso italiano: il Regolamento sulla sperimentazione IA nella pubblica sicurezza
L'Italia non ha aspettato l'entrata in vigore del regime sanzionatorio dell'AI Act per muoversi sul tema. Il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (convertito con la legge 29 aprile 2024, n. 56) ha introdotto una disciplina transitoria sull'impiego di sistemi di IA da parte delle forze di polizia e delle autorità di pubblica sicurezza, in parte in previsione dell'adeguamento agli obblighi europei.
In parallelo, il Ministero dell'Interno ha avviato una riflessione regolamentare sull'impiego di sistemi di videosorveglianza avanzata e analisi biometrica, con riferimento esplicito ai margini concessi dall'AI Act nelle sue eccezioni. Il quadro normativo nazionale rimane in evoluzione: al momento della redazione di questo articolo, non risulta approvato un regolamento definitivo specificamente dedicato alla sperimentazione del riconoscimento facciale in tempo reale da parte delle forze dell'ordine italiane nel perimetro delle eccezioni AI Act (da verificare eventuali provvedimenti adottati dopo il giugno 2026). Quello che è certo è che il Garante per la protezione dei dati personali italiano ha da tempo assunto una posizione restrittiva sul tema: il provvedimento del 12 ottobre 2023, con cui aveva intimato al Comune di Lecce di non procedere con l'installazione di un sistema di riconoscimento facciale, rimane un riferimento importante dell'approccio dell'Autorità.
La posizione italiana è quindi quella di un Paese che ha un Garante attivo, una tradizione di controllo sui trattamenti biometrici, e un quadro normativo in costruzione che dovrà bilanciare le eccezioni AI Act con i vincoli del GDPR e con le prerogative del Garante come autorità di vigilanza sulla protezione dei dati personali.
Il caso belga: Bruxelles, le telecamere smart e l'APD
In Belgio il dibattito sulla sorveglianza biometrica è arrivato in modo particolarmente diretto attraverso la questione delle telecamere "intelligenti" nelle aree urbane. Bruxelles, come molte capitali europee, dispone di un sistema di videosorveglianza urbana che negli anni è stato progressivamente potenziato. La questione del salto qualitativo — dall'immagine passiva all'analisi automatizzata dei comportamenti e dei volti — è sul tavolo politico da almeno cinque anni.
L'Autorità per la protezione dei dati belga (APD/GBA) ha adottato una posizione che anticipa, nella sostanza, quella dell'AI Act: il trattamento di dati biometrici a fini di identificazione è una categoria speciale di dato ai sensi dell'articolo 9 GDPR, richiede una base giuridica specifica e robusta, e le finalità di sicurezza pubblica non giustificano un trattamento generalizzato e indiscriminato. In diversi pareri e raccomandazioni emessi tra il 2021 e il 2024, l'APD ha sottolineato che il mero riferimento alla sicurezza pubblica non costituisce una base giuridica sufficiente: occorre una legge specifica che definisca finalità, categorie di persone interessate, limiti temporali e misure di sicurezza (da verificare i riferimenti precisi ai singoli provvedimenti APD pertinenti sul trattamento biometrico in contesti di sorveglianza urbana).
Il punto di tensione più recente riguarda i sistemi di "analisi comportamentale" installati in alcune stazioni della metropolitana di Bruxelles nel quadro di un progetto pilota coordinato dalla STIB (Società dei trasporti intercomunali di Bruxelles): sistemi che analizzano i flussi di persone e i comportamenti anomali, senza — stando alle specifiche tecniche pubblicate — procedere a identificazione individuale. La distinzione tra analisi comportamentale anonima e identificazione biometrica è esattamente la linea che l'AI Act usa per separare sistemi vietati da sistemi regolamentati, e il dibattito belga sta diventando un banco di prova per capire come quella distinzione funziona nella pratica urbana (da verificare l'esito finale del progetto pilota STIB e le valutazioni dell'APD successive al giugno 2026).
Il GDPR come secondo livello: l'articolo 9 non va in pensione
L'AI Act non abroga il GDPR. Le due normative coesistono e si integrano, con una logica di lex specialis che vale nella direzione opposta a quella che molti si aspettano: il GDPR rimane la norma generale sulla protezione dei dati personali; l'AI Act aggiunge un livello di requisiti specifici per i sistemi di IA. Ma dove il GDPR è più restrittivo dell'AI Act, è il GDPR a prevalere.
I dati biometrici utilizzati per l'identificazione delle persone fisiche sono una categoria speciale di dati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, GDPR. Il loro trattamento è vietato, salvo che ricorra una delle eccezioni tassative del paragrafo 2. Per le finalità di sicurezza pubblica, la base giuridica applicabile è la lettera g) — trattamento necessario per motivi di interesse pubblico rilevante, sulla base del diritto dell'UE o dello Stato membro, che sia proporzionato all'obiettivo perseguito e rispetti i diritti fondamentali. Non basta richiamare genericamente la sicurezza pubblica: occorre una norma di legge specifica, proporzionata, che individui le garanzie appropriate.
Questo significa che anche nell'ipotesi in cui un utilizzo di sistemi biometrici sia formalmente autorizzato ai sensi dell'AI Act — perché rientra in una delle eccezioni dell'articolo 5 — deve comunque superare il vaglio del GDPR articolo 9. Deve esserci una base giuridica nazionale specifica. Devono essere rispettati i principi di minimizzazione, limitazione delle finalità e conservazione limitata. Deve essere svolta una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell'articolo 35 GDPR — obbligatoria per i trattamenti ad alto rischio, e il trattamento biometrico a fini di identificazione è paradigmaticamente ad alto rischio. Deve essere consultata preventivamente l'autorità di controllo nei casi in cui la DPIA non consente di individuare misure sufficienti a ridurre il rischio residuo (articolo 36 GDPR, consultazione preventiva).
Il secondo livello di protezione del GDPR non è una ridondanza: è il meccanismo che impedisce che le eccezioni dell'AI Act diventino una porta spalancata. Un Paese che recepisse l'AI Act riducendo le eccezioni a meri procedimenti autorizzatori formali, senza parallelamente costruire una base giuridica robusta ai sensi dell'articolo 9 GDPR, si troverebbe ad avere sistemi formalmente autorizzati dall'AI Act ma illegittimi sul piano della protezione dei dati personali.
Chi può usare questi sistemi e con quali autorizzazioni: il regime dell'articolo 5
L'AI Act, all'articolo 5, paragrafo 2 e 3, costruisce un regime di autorizzazione articolato. Il soggetto abilitato a chiedere l'autorizzazione è l'autorità di contrasto — intesa come organo di polizia, autorità incaricata dell'applicazione della legge penale, o altro soggetto che agisce per suo conto. Le autorità private — imprese di sicurezza, gestori di infrastrutture private — non sono soggetti legittimati all'uso dei sistemi nel perimetro delle eccezioni.
L'autorizzazione deve essere emessa da un'autorità giudiziaria o da un'autorità amministrativa indipendente. Deve specificare: l'area geografica coperta dall'uso del sistema; il periodo di utilizzo; le banche dati biometriche di riferimento utilizzate per il confronto; e, implicitamente, il reato o la minaccia che giustifica l'uso in relazione all'eccezione applicabile. L'autorizzazione non può essere generale e permanente: ogni utilizzo specifico deve avere la sua autorizzazione.
Nei casi di urgenza motivata — dove la minaccia non consente di attendere l'autorizzazione preventiva — il sistema può essere avviato, ma l'autorizzazione deve essere richiesta senza indugio e comunque entro 24 ore (articolo 5, paragrafo 3, terzo comma AI Act). Se l'autorizzazione non viene concessa entro quel termine, il sistema deve essere disattivato e i dati biometrici raccolti devono essere cancellati.
Ogni utilizzo deve essere registrato. L'articolo 5, paragrafo 3, quinto comma prevede che le autorità di contrasto tengano registrazioni di ogni utilizzo, che devono essere messe a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza ai sensi dell'AI Act e dell'autorità di controllo per la protezione dei dati. Questa previsione si collega all'articolo 49 AI Act, che istituisce una banca dati dell'UE sui sistemi di IA ad alto rischio registrati nel database dell'Agenzia per l'intelligenza artificiale (EUAIA). Per i sistemi di identificazione biometrica remota differita usati dalle autorità di contrasto (che sono ad alto rischio, non vietati), la registrazione nel database europeo è obbligatoria prima della messa in servizio.
Il registro delle autorizzazioni e il database europeo (articolo 49)
L'articolo 49 dell'AI Act istituisce un database pubblico europeo in cui devono essere registrati i sistemi di IA ad alto rischio previsti nell'allegato III. La registrazione è a carico del fornitore (il fabbricante o sviluppatore del sistema) e, per le autorità di contrasto, dell'utilizzatore. Il database è gestito dalla Commissione europea tramite l'Ufficio per l'IA (AI Office) istituito con la Decisione della Commissione del 24 gennaio 2024.
La registrazione non è una formalità: deve includere informazioni sul sistema, sulla sua finalità, sulle categorie di persone interessate, sulle banche dati usate per il confronto biometrico, sull'area geografica di utilizzo e sulle misure adottate per ridurre i rischi. Per i sistemi usati dalle autorità di contrasto, alcune informazioni possono essere marcate come confidenziali per ragioni di sicurezza pubblica, ma l'esistenza della registrazione rimane pubblica.
Questo meccanismo è importante per due ragioni. La prima è la trasparenza sistemica: per la prima volta esiste un registro pubblico dei sistemi di IA ad alto rischio dispiegati sul territorio europeo, accessibile ai cittadini, ai giornalisti, ai ricercatori e alle autorità. La seconda è la responsabilità: la registrazione crea un tracciato documentale che può essere usato in eventuali procedimenti sanzionatori o giudiziari per verificare se il sistema usato era quello registrato, se i parametri dichiarati corrispondevano all'uso effettivo, e se le garanzie indicate erano realmente implementate.
Le sanzioni: 30 milioni o 6% del fatturato globale
L'AI Act non usa il linguaggio dolce della raccomandazione. Per la violazione del divieto assoluto dell'articolo 5 — compreso l'uso non autorizzato di sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale — l'articolo 99, paragrafo 1 prevede sanzioni amministrative pecuniarie fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato mondiale annuo totale dell'esercizio precedente, se superiore. Il testo definitivo del Regolamento, come consolidato in Gazzetta Ufficiale, ha successivamente allineato i massimali: la forchetta applicabile alla violazione delle pratiche vietate ai sensi dell'articolo 5 è 30 milioni di euro o il 6% del fatturato mondiale (da verificare la versione consolidata finale per i valori esatti, poiché durante l'iter legislativo i massimali sono stati rivisti in più occasioni).
Per le autorità pubbliche, che non hanno un fatturato nel senso commerciale del termine, l'articolo 99, paragrafo 7 prevede che gli Stati membri stabiliscano se e in che misura le sanzioni pecuniarie possano essere irrogate ad autorità e organismi pubblici. In sostanza, l'entità e la struttura della sanzione per le forze di polizia che violano il divieto è rimessa, almeno in parte, all'ordinamento nazionale. Questo è un punto debole del sistema: la deterrenza sanzionatoria è maggiore per le imprese private che per le autorità statali che sono, paradossalmente, i soggetti più propensi ad essere tentati di usare queste tecnologie.
Le sanzioni non sono l'unico strumento. L'articolo 85 AI Act prevede che le autorità nazionali di vigilanza possano ordinare la disattivazione immediata di un sistema che presenti un rischio grave. L'articolo 88 consente misure cautelari urgenti nei casi in cui un sistema sia usato in modo che causa o rischia di causare danni gravi. E l'articolo 79 garantisce il diritto di ricorso giurisdizionale contro le decisioni delle autorità di vigilanza, aprendo la strada a un contenzioso che si preannuncia vasto.
L'equilibrio con la sicurezza pubblica: la domanda che il Regolamento non risolve
L'AI Act non risolve — e non poteva risolvere — la tensione di fondo tra sicurezza pubblica e libertà fondamentali. Fissa un perimetro. Quel perimetro è più stretto di quello che molti governi avrebbero preferito, e più largo di quello che molte organizzazioni per la tutela dei diritti civili avrebbero accettato.
Il sistema di identificazione biometrica in tempo reale — quando autorizzato — è uno strumento potente. I suoi sostenitori citano casi reali: l'identificazione in pochi minuti di un attentatore che si mescola tra la folla, la localizzazione di un bambino scomparso in un aeroporto. Questi casi esistono. Il problema è che la sorveglianza pervasiva non si costruisce con i casi eccezionali: si costruisce con l'infrastruttura che quei casi rendono necessaria. Un sistema di telecamere con riconoscimento facciale distribuito su scala urbana, progettato per essere attivato nei casi eccezionali, è anche — e inevitabilmente — un sistema che elabora i dati biometrici di milioni di persone innocenti ogni giorno, per il solo fatto che passano davanti a quelle telecamere.
L'AI Act non vieta questo scenario: lo condiziona. Richiede autorizzazioni, registrazioni, garanzie, supervisione. Ma l'esperienza delle normative sulla sorveglianza — in Europa e altrove — insegna che le garanzie formali tendono a essere erose nel tempo, specialmente in presenza di pressioni di sicurezza reali o percepite. Il GDPR è il meccanismo che rimane in campo come presidio strutturale: non perché il GDPR sia infallibile, ma perché ha un'architettura di controllo — le autorità nazionali per la protezione dei dati, il Comitato europeo per la protezione dei dati, la giurisdizione individuale — che sopravvive alle pressioni politiche meglio delle norme sanzionatorie pure.
La mia lettura da Bruxelles — dove la tensione tra sicurezza e libertà si gioca ogni settimana nelle sedi istituzionali europee — è che l'AI Act ha fatto una scelta politica importante: ha scelto di non vietare in assoluto la biometria in tempo reale, ma di renderla eccezionale e sorvegliata. Se quelle eccezioni rimarranno davvero eccezionali dipenderà dalla qualità dell'implementazione nazionale, dalla robustezza delle autorità di vigilanza, e dalla disponibilità dei giudici nazionali e europei a fare il loro lavoro quando i confini vengono violati.
| Categoria | Norma AI Act | Regime applicabile | Sanzione massima |
|---|---|---|---|
| Identificazione biometrica remota in tempo reale — uso non autorizzato | Art. 5 co.1 lett. d | Vietato — salvo eccezioni art. 5 co.2 con autorizzazione | 30 mln € o 6% fatturato globale |
| Identificazione biometrica remota differita — autorità di contrasto | Art. 6 + Allegato III | Alto rischio — obblighi artt. 8-15 + registrazione art. 49 | 15 mln € o 3% fatturato globale |
| Trattamento dati biometrici senza base giuridica art. 9 GDPR | Art. 9 GDPR + art. 83 co.5 GDPR | Violazione GDPR — categoria speciale di dati | 20 mln € o 4% fatturato globale |
| Omessa registrazione sistema ad alto rischio (art. 49) | Art. 99 co.3 AI Act | Violazione obblighi amministrativi | 10 mln € o 2% fatturato globale |
Cosa deve fare concretamente chi lavora in questo settore
Per le autorità di contrasto che intendono utilizzare o stanno già sperimentando sistemi di analisi biometrica, il checklist minimo ai sensi dell'AI Act e del GDPR include: verificare se il sistema rientra nella definizione di identificazione biometrica remota in tempo reale o in quella differita; se in tempo reale, verificare che l'uso sia coperto da una delle tre eccezioni tassative e ottenere l'autorizzazione preventiva nel rispetto dei requisiti dell'articolo 5 paragrafo 3; se differito, registrare il sistema nel database europeo dell'articolo 49 e rispettare tutti gli obblighi per i sistemi ad alto rischio degli articoli 8-15; svolgere la DPIA ai sensi dell'articolo 35 GDPR; verificare l'esistenza di una base giuridica nazionale specifica ai sensi dell'articolo 9 paragrafo 2 GDPR; e documentare ogni utilizzo in un registro accessibile alle autorità di vigilanza.
Per le imprese private che sviluppano o commercializzano sistemi di riconoscimento facciale destinati alle forze dell'ordine, il punto critico è la conformità come fornitore ai sensi degli articoli 8-15 dell'AI Act: sistema di gestione della qualità, documentazione tecnica, logs automatici, trasparenza verso gli utilizzatori, dichiarazione di conformità e marcatura CE prima dell'immissione sul mercato per i sistemi ad alto rischio. Il registro dell'articolo 49 deve essere alimentato dal fornitore prima che il sistema venga messo a disposizione dell'utilizzatore.
Per i cittadini e le organizzazioni della società civile: il diritto di accesso al registro dell'articolo 49 è uno strumento concreto. Verificare quali sistemi di IA ad alto rischio sono registrati come operativi nel proprio Paese, da chi, e per quali finalità, è possibile. Presentare reclami al Garante per la protezione dei dati personali in caso di utilizzi che sembrano non conformi all'articolo 9 GDPR è un diritto garantito dall'articolo 77 GDPR. E il diritto di ricorso giurisdizionale contro le decisioni dell'autorità di vigilanza, previsto dall'articolo 78 GDPR e ora affiancato dall'analogo diritto dell'articolo 85 AI Act, rimane lo strumento di ultima istanza.
Le informazioni contenute in questo articolo sono basate su fonti pubblicamente disponibili, citate inline, e riflettono il quadro normativo al 1° luglio 2026. I dati marcati "(da verificare)" indicano affermazioni non ancora riscontrate su fonti ufficiali primarie al momento della redazione. In particolare: i valori esatti dei massimali sanzionatori AI Act si basano sul testo del Regolamento come pubblicato in GUUE del 12 luglio 2024 (L 2024/1689) e vanno verificati sulla versione consolidata aggiornata; i provvedimenti dell'APD belga citati sono riferimenti generali e i numeri esatti dei singoli provvedimenti andrebbero verificati sul sito dell'Autorità; il quadro normativo italiano in materia di sperimentazione IA nella pubblica sicurezza è in evoluzione. Questo articolo non costituisce parere legale né consulenza professionale. Per valutazioni specifiche rivolgersi a un professionista abilitato.
Thibault
Belgio · 1 luglio 2026