IA sul posto di lavoro, gestione algoritmica e Direttiva (UE) 2024/2831: cosa può e non può fare un datore di lavoro, e come si difende chi è gestito da una macchina

Il capo che non dorme: l'algoritmo che ti assume, ti sorveglia e ti licenzia

C'è un capo che non dorme, non si ammala, non va in ferie e non ti guarda mai negli occhi. Distribuisce i turni, assegna i compiti, misura quanto rendi, decide chi promuovere e chi mandare a casa. Non ha un nome sul citofono dell'ufficio. Ha un numero di versione. È un algoritmo, e in molte aziende ha già più potere decisionale del tuo responsabile in carne e ossa.

La domanda non è più se l'intelligenza artificiale entrerà nel rapporto di lavoro. C'è già: filtra i curriculum prima che un umano li legga, assegna le consegne ai rider, conta i secondi tra una telefonata e l'altra nei call center, segnala il dipendente "a rischio" prima ancora che apra bocca. La domanda è un'altra, ed è giuridica: cosa può fare davvero un datore di lavoro con questa macchina, e cosa resta in mano a chi quel lavoro lo subisce? Mettiamo la macchina sotto torchio.

L'algoritmo che assume e quello che licenzia: alto rischio per legge

Il Regolamento (UE) 2024/1689, l'AI Act, non lascia spazio all'eufemismo. Il suo Allegato III elenca i sistemi di intelligenza artificiale considerati ad alto rischio, e al punto 4 mette in fila, nero su bianco, l'occupazione e la gestione dei lavoratori: i sistemi usati per pubblicare annunci mirati, filtrare le candidature e valutare i candidati nelle assunzioni; e i sistemi usati per decidere su condizioni di lavoro, promozioni, cessazione del rapporto, per assegnare compiti in base al comportamento o ai tratti personali, o per monitorare e valutare la performance di chi lavora (Allegato III AI Act).

"Alto rischio" non è un'etichetta retorica. Significa che il legislatore europeo riconosce a questi sistemi un potere di incidere "significativamente sulle prospettive di carriera e sui mezzi di sostentamento" delle persone, con il pericolo concreto di perpetuare discriminazioni storiche — contro le donne, certe fasce d'età, le persone con disabilità, determinate origini etniche (Federprivacy). Da questa classificazione discendono obblighi pesanti per chi fornisce e per chi usa il sistema: valutazione del rischio, qualità dei dati, documentazione tecnica, sorveglianza umana, robustezza e cybersicurezza.

Sulle scadenze, però, la prudenza è d'obbligo. L'accordo politico sul cosiddetto Digital Omnibus del 7 maggio 2026 avrebbe rinviato l'applicazione degli obblighi sui sistemi ad alto rischio dell'Allegato III al 2 dicembre 2027 (AI Policy). Una proroga è un regalo a chi vende software, non a chi viene gestito da quel software. E attenzione: il rinvio riguarda gli obblighi specifici dell'AI Act ad alto rischio, non le tutele già oggi vigenti nel diritto del lavoro e nella protezione dei dati. Quelle sono qui, adesso. (Date e perimetro del Digital Omnibus da verificare alla luce del testo definitivo.)

La gestione algoritmica: la direttiva che ribalta l'onere della prova

Per chi lavora tramite app — rider, autisti, fattorini, ma il fenomeno si allarga — c'è una norma scritta apposta. È la Direttiva (UE) 2024/2831 sul miglioramento delle condizioni di lavoro mediante piattaforme digitali, firmata il 23 ottobre 2024 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale UE l'11 novembre 2024, con termine di recepimento per gli Stati membri fissato al 2 dicembre 2026 (Lavoro&Impresa).

Due le architravi. La prima è la presunzione legale di subordinazione: quando emergono elementi di controllo e direzione — gestione degli orari, vincoli organizzativi, sistemi di valutazione o penalizzazione — il lavoratore si presume dipendente, salvo prova contraria a carico della piattaforma (Servicematica). L'onere della prova si capovolge: non è più il fattorino a dover dimostrare di essere un dipendente; è la piattaforma a dover dimostrare che non lo è.

La seconda è la disciplina della gestione algoritmica vera e propria. La direttiva impone che i sistemi automatizzati di monitoraggio e decisione siano sorvegliati da personale qualificato, riconosce ai lavoratori il diritto di ottenere spiegazioni e di contestare le decisioni automatizzate, e — punto decisivo — vieta che decisioni come la cessazione del rapporto o la sospensione dell'account vengano adottate esclusivamente da un sistema automatizzato (Giustizia Insieme). Sul fronte interno, la Legge di delegazione europea 2024 ha conferito al Governo la delega per il recepimento; i contenuti del decreto attuativo italiano andranno letti quando il testo sarà definitivo (da verificare).

Il precedente che parla italiano: l'algoritmo "Frank"

Non è teoria. La Sezione Lavoro del Tribunale di Bologna, con ordinanza del 31 dicembre 2020, ha dichiarato discriminatorio "Frank", l'algoritmo con cui Deliveroo costruiva il ranking reputazionale dei rider e assegnava le sessioni di lavoro (ANSA).

Il vizio era nel metodo. Frank penalizzava chi saltava una sessione prenotata, senza distinguere il motivo: la malattia, l'assistenza a un figlio, lo sciopero finivano nello stesso calderone della semplice inaffidabilità. La piattaforma "non sapeva e non voleva sapere" il perché — e trattare situazioni diverse allo stesso modo è, secondo il giudice, una forma di discriminazione indiretta, perché poneva in svantaggio chi esercitava il diritto di sciopero (Agenda Digitale). Condanna a 50.000 euro di risarcimento e pubblicazione del provvedimento. Lezione per il datore di lavoro: la cecità dell'algoritmo non scusa nessuno. Anzi, è proprio la cecità — la neutralità apparente — il luogo in cui si annida la discriminazione.

Il filtro invisibile: quando l'IA decide chi non leggerai mai

C'è una discriminazione che non lascia traccia di sé: quella che avviene prima del colloquio, quando un sistema scarta il curriculum e nessun umano lo vede mai. È il rischio più subdolo dell'IA in assunzione, ed è proprio per questo che l'Allegato III dell'AI Act lo qualifica come alto rischio. Un modello addestrato sui curriculum dei dipendenti "di successo" del passato impara, statisticamente, a preferire chi assomiglia a chi è già stato assunto. Se l'azienda ha storicamente assunto soprattutto uomini, o persone di una certa fascia d'età, l'algoritmo non fa che fotografare e replicare quel passato, presentandolo come merito oggettivo (Federprivacy).

Il candidato scartato non saprà mai di esserlo stato da una macchina, né perché. È il volto opposto della discriminazione di Frank: lì l'algoritmo puniva chi c'era; qui esclude chi non entrerà mai. Per questo l'AI Act impone, per i sistemi ad alto rischio, dati di addestramento rappresentativi e privi di errori, documentazione tracciabile e sorveglianza umana effettiva (Diritto al Digitale). E per questo il decreto trasparenza chiede di mettere per iscritto i parametri usati per programmare o addestrare il sistema. La trasparenza, qui, non è un fastidio burocratico: è l'unico modo per accendere la luce dentro la scatola nera prima che si chiuda la porta in faccia a qualcuno.

Il decreto trasparenza: hai diritto di sapere come ti giudica la macchina

C'è una norma italiana, già operativa, che molti datori di lavoro fingono di non conoscere. È l'art. 1-bis del D.Lgs. 104/2022, il cosiddetto decreto trasparenza, che ha introdotto un obbligo informativo specifico: il datore deve comunicare al lavoratore — e alle rappresentanze sindacali — l'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini di assunzione, assegnazione di compiti, gestione o cessazione del rapporto, sorveglianza, valutazione, performance e adempimento degli obblighi contrattuali (Fasola & Partners).

L'informativa non è un foglietto di rito. Deve indicare gli aspetti del rapporto interessati, le finalità, la logica e il funzionamento del sistema, le categorie di dati e i parametri usati per programmarlo o addestrarlo, le misure di controllo sulle decisioni automatizzate, i livelli di accuratezza, robustezza e cybersicurezza, e gli eventuali impatti discriminatori (Garante). E secondo il Ministero del Lavoro l'obbligo scatta anche quando l'intervento umano è meramente accessorio: non basta mettere un dirigente a firmare per spegnere la trasparenza (Ebinter).

L'occhio che non si stacca mai: art. 4 dello Statuto e il Garante

L'IA sul lavoro non solo decide: sorveglia. E qui il diritto italiano ha un pilastro che resiste dal 1970: l'art. 4 della Legge 300/1970, lo Statuto dei lavoratori, sui controlli a distanza. Gli strumenti dai quali derivi anche solo la possibilità di controllare l'attività dei lavoratori possono essere installati solo per esigenze organizzative, produttive, di sicurezza o tutela del patrimonio, e previo accordo sindacale o autorizzazione dell'Ispettorato. I dati raccolti sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto solo se il lavoratore è stato adeguatamente informato e nel rispetto del GDPR.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha tenuto la barra dritta. Con provvedimento del 16 gennaio 2025 ha sanzionato un'azienda di autotrasporti per il controllo illecito, via geolocalizzazione, di circa 50 dipendenti durante l'orario di lavoro; con provvedimento del 13 marzo 2025 (caso ARSAC) ha colpito il trattamento illecito dei dati di geolocalizzazione di dipendenti in smart working tramite un'app di rilevazione (Stefanelli & Stefanelli). Il principio che ne esce è tagliente: l'uso di tecnologie di tracciamento e analisi dei comportamenti, se associato all'identità del lavoratore e a finalità valutative, rientra in pieno nell'art. 4 — e in alcuni casi i trattamenti sono stati ritenuti illeciti anche se coperti da accordo sindacale, perché le finalità reali esorbitavano da quelle consentite. La firma del sindacato non è una licenza in bianco.

GDPR: la macchina non può avere l'ultima parola

Sopra tutto questo veglia il Regolamento (UE) 2016/679. Due gli articoli che il datore di lavoro non può aggirare. L'art. 88 consente agli Stati di introdurre norme più specifiche per il trattamento dei dati nel contesto lavorativo, ma a condizione di garanzie adeguate per dignità, interessi legittimi e diritti fondamentali del lavoratore. E l'art. 22 stabilisce il diritto a non essere sottoposti a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato che produca effetti giuridici o significativi, e il diritto a ottenere l'intervento umano (Stefanelli & Stefanelli).

Il convergere di AI Act, GDPR e diritto del lavoro disegna una regola che vale la pena scolpire: le decisioni su costituzione, modifica o cessazione del rapporto — comprese sanzioni disciplinari e licenziamenti — non possono essere adottate sulla sola base di un trattamento automatizzato, e la decisione finale spetta a una persona fisica con effettivi poteri decisionali (Studio Teruzzi). L'intervento umano, però, deve essere reale: chi corregge, sospende o annulla deve poter davvero capire cosa ha fatto la macchina. Un umano che timbra senza comprendere è un alibi, non una garanzia. E l'opacità algoritmica — la scatola nera che nemmeno chi la usa sa spiegare — è il vero nemico di questo diritto (Leggio).

Il limite invalicabile: le emozioni non si misurano in ufficio

Esiste una soglia che il datore di lavoro non può varcare nemmeno con il consenso, nemmeno con l'accordo sindacale, nemmeno con la più trasparente delle informative. L'AI Act, accanto ai sistemi ad alto rischio, elenca le pratiche vietate: tra queste, i sistemi di riconoscimento delle emozioni sul luogo di lavoro. Quel software che pretende di leggere dalla voce o dal volto se sei stressato, annoiato, arrabbiato o poco coinvolto, e di usarlo per valutarti, è in linea di principio fuori legge nel contesto lavorativo, salve ristrette eccezioni di sicurezza o sanitarie (D'Agostino Lex).

La ratio è semplice e va difesa: il rapporto di lavoro comporta una soggezione, e lì dentro il consenso del lavoratore è strutturalmente debole. Misurare lo stato emotivo di chi dipende da te per lo stipendio non è efficienza organizzativa, è una forma di potere che il diritto europeo ha deciso di non concedere. Il confine, qui, non è tra lecito e illecito da bilanciare caso per caso: è un divieto. (Perimetro delle eccezioni da verificare alla luce delle linee guida applicative.)

Cosa può e cosa non può fare il datore di lavoro

Riassumiamo il confine, senza sconti.

Può fare (con condizioni) Non può fare
Usare IA per filtrare candidature, purché informi, garantisca dati di qualità e non discriminatori e una revisione umana Licenziare, sanzionare o sospendere un lavoratore sulla sola base di una decisione automatizzata (art. 22 GDPR)
Installare strumenti da cui derivi un controllo, ma solo per esigenze tipizzate e previo accordo sindacale o autorizzazione (art. 4 St. lav.) Sorvegliare in modo occulto, massivo e continuativo i comportamenti, anche se "coperto" da un accordo che esorbita le finalità lecite
Monitorare la performance con sistemi automatizzati, dopo informativa completa su logica, parametri e impatti (art. 1-bis D.Lgs. 104/2022) Tenere segreta la logica del sistema o nascondere i parametri di valutazione e i potenziali effetti discriminatori
Gestire i rider con algoritmi, ma con trasparenza, supervisione umana qualificata e diritto di contestazione (Dir. UE 2024/2831) Trattare allo stesso modo assenze diverse (malattia, sciopero, cura) generando discriminazione indiretta (caso Deliveroo/Frank)

Come si difende chi è gestito da un algoritmo

Il lavoratore non è disarmato, ma deve sapere dove appoggiare la leva. Primo: il diritto di sapere. Può pretendere l'informativa ex art. 1-bis del decreto trasparenza e, in forza del GDPR, l'accesso alla logica del trattamento. Secondo: il diritto all'intervento umano, opponendosi alle decisioni puramente automatizzate ai sensi dell'art. 22 GDPR. Terzo: il canale sindacale, perché le rappresentanze hanno diritto all'informazione preventiva e l'art. 4 dello Statuto àncora i controlli all'accordo collettivo. Quarto: il reclamo al Garante, che — i provvedimenti 2025 lo dimostrano — interviene e sanziona. Quinto: l'azione antidiscriminazione, la strada che a Bologna ha messo in ginocchio un algoritmo.

Vale la pena fissare un'ultima coordinata pratica: questi diritti non si attivano da soli. L'informativa va richiesta, l'accesso alla logica va esercitato, l'intervento umano va invocato per iscritto, il reclamo al Garante va depositato. La legge mette gli strumenti sul tavolo; resta al lavoratore, e a chi lo assiste, il compito di prenderli in mano prima che la decisione automatizzata diventi definitiva e difficilmente reversibile.

Il punto non è demonizzare la macchina. È ricordare chi comanda. L'intelligenza artificiale sul posto di lavoro può rendere più efficiente l'organizzazione; può anche trasformare il rapporto di lavoro in un campo di sorveglianza dove ogni gesto è dato, ogni dato è giudizio e ogni giudizio è una sentenza senza giudice. Il diritto serve a tenere quella sentenza dove deve stare: in mano a un essere umano che ne risponde. Perché un algoritmo, quando sbaglia, non viene chiamato a rispondere di nulla. Risponde sempre e solo qualcuno che lo ha scelto, addestrato e fatto decidere al posto suo.

Tutte le affermazioni di questo articolo sono ancorate a fonti verificabili e datate, citate inline. I dati riflettono le informazioni disponibili al 24 giugno 2026 e vanno verificati alla luce degli sviluppi successivi.

Thibault

Belgio · 26 giugno 2026

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