Il D.Lgs. 9 settembre 2026 n. 160 è in vigore dal 30 settembre. Per le imprese non è una norma da convegno: tocca la responsabilità amministrativa degli enti, impone di sapere quali sistemi di intelligenza artificiale girano in azienda, e arriva mentre la Commissione europea ha già aperto la prima ondata di richieste di informazioni.
Il decreto AI italiano è in vigore dal 30 settembre. E l'intelligenza artificiale entra nel modello 231
Il 30 settembre 2026 è entrato in vigore il decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160, pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella serie generale n. 214 del 15 settembre. È il provvedimento con cui l'Italia adegua il proprio ordinamento al regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, in attuazione della legge nazionale che aveva delegato il governo a farlo.
Sui giornali il decreto è stato raccontato soprattutto per le norme sul riconoscimento facciale e per i nuovi reati. È comprensibile: sono i titoli che si leggono. Per un'impresa che usa un chatbot nel servizio clienti, uno strumento di selezione del personale o un sistema che assiste le decisioni di credito, però, la parte rilevante è un'altra, ed è meno raccontata.
Il punto che riguarda tutte le imprese, anche quelle che non costruiscono nulla
Il regolamento europeo distingue due figure: chi fornisce il sistema di intelligenza artificiale e chi lo utilizza nell'esercizio della propria attività. Il secondo, nel lessico del regolamento, è il deployer. La maggior parte delle imprese italiane non svilupperà mai un modello: sarà deployer, e questo basta a far scattare obblighi propri.
Il decreto nazionale si muove su questo doppio binario: obblighi per fornitori e per deployer di sistemi ad alto rischio, con un apparato sanzionatorio che, nella cornice europea, arriva fino al 7% del fatturato mondiale annuo per le violazioni più gravi.
La percentuale è nota a chi si occupa di protezione dei dati, perché richiama la logica del GDPR, ma con un massimale più alto. Vale la pena ricordare che la soglia più severa è riservata alle pratiche vietate, non a ogni inadempimento: le sanzioni sono graduate. Resta il fatto che l'ordine di grandezza non è più quello di una contravvenzione amministrativa.
L'intelligenza artificiale nel catalogo dei reati presupposto
Il profilo che merita più attenzione, e che in queste settimane è stato segnalato da più studi, è l'ingresso dell'intelligenza artificiale nel perimetro della responsabilità amministrativa degli enti, quella del decreto legislativo 231 del 2001.
Il meccanismo del 231 è noto: l'ente risponde in via autonoma quando un reato presupposto viene commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti apicali o sottoposti, e si libera dimostrando di avere adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
Quando il catalogo dei reati presupposto si allarga, non si allarga soltanto un elenco: si allarga l'oggetto del modello. E un modello che non contempla il rischio non è idoneo per definizione.
Questo è il passaggio che molte imprese non hanno ancora messo a fuoco. Non si tratta di aggiungere una pagina al documento esistente. Si tratta di verificare dove, nei processi aziendali, un sistema automatico partecipa a decisioni che possono dar luogo a un reato presupposto, e di capire chi controlla quel sistema, con quali registrazioni e con quale catena di responsabilità.
Chi ha un organismo di vigilanza farebbe bene a mettere il punto all'ordine del giorno della prossima riunione, con una domanda semplice: quali sistemi di intelligenza artificiale sono in uso in azienda, chi li ha introdotti e chi li sorveglia.
Il censimento viene prima di tutto il resto
Gli approfondimenti usciti in questi giorni convergono su una raccomandazione pratica: procedere a un censimento dei sistemi di intelligenza artificiale in uso.
Sembra banale. Non lo è, per due ragioni.
La prima è che, nella maggior parte delle organizzazioni, nessuno sa davvero quanti ne girano. L'intelligenza artificiale è entrata in azienda dal basso, dentro gli strumenti che si usavano già: la funzione di riassunto nella casella di posta, il generatore di bozze nel gestionale documentale, l'assistente nel software di contabilità, l'estensione installata da un collega volenteroso. Nessuna di queste scelte è passata da una delibera.
La seconda è che il censimento è il presupposto logico di ogni adempimento successivo. Non si può classificare il rischio di un sistema che non si sa di avere, né predisporre informative, né formare il personale, né verificare che cosa accada ai dati che vengono immessi.
Un censimento serio registra, per ciascun sistema: chi è il fornitore, in quale processo aziendale è utilizzato, se contribuisce o no a decisioni che producono effetti su persone, quali dati riceve in ingresso, dove vengono trattati, chi è il referente interno. È un lavoro noioso e si fa una volta sola. Chi lo rimanda lo farà comunque, ma con una richiesta di informazioni sul tavolo.
Perché proprio adesso: l'applicazione del regolamento non è più teorica
Il decreto italiano arriva in un momento preciso. Fino a questa estate l'applicazione del regolamento europeo era in larga parte sulla carta: autorità designate, sanzioni previste, nessuna attività visibile.
Nelle prime settimane di settembre la situazione è cambiata. L'Ufficio europeo per l'intelligenza artificiale ha inviato le prime richieste formali di informazioni a più di trenta società, e le autorità nazionali di vigilanza del mercato hanno avviato la prima ondata coordinata di verifiche (da verificare: il numero delle società destinatarie è riportato da fonti specializzate e non risulta confermato da un comunicato ufficiale).
Una richiesta di informazioni non è una sanzione. È però il momento in cui un'impresa scopre, con un termine da rispettare, quanto è ordinata la propria documentazione. Chi ha il censimento, le informative e le registrazioni, risponde. Chi non li ha, passa due settimane a costruirli sotto pressione, e li costruisce peggio.
Le date che restano in calendario
Per orientarsi nel seguito, conviene tenere a mente che il regolamento europeo si applica per blocchi successivi.
Dal 2 agosto 2026 sono operativi i poteri relativi alle pratiche vietate, agli obblighi dei fornitori di modelli per finalità generali e agli obblighi di trasparenza. Sono questi ultimi i più visibili per un'impresa ordinaria: il sistema che conversa con il pubblico deve dichiarare di essere un sistema automatico, i contenuti sintetici devono essere marcati in modo leggibile da una macchina, i deepfake devono essere etichettati.
Le regole sui sistemi ad alto rischio dell'allegato III e quelle sui sistemi incorporati in prodotti regolamentati arrivano più avanti, con scadenze scaglionate fino al 2028, e su alcune di esse è in discussione a Bruxelles un pacchetto di semplificazione che potrebbe spostare alcuni termini (da verificare: il contenuto definitivo del pacchetto non è ancora pubblicato).
Questa scansione crea un effetto ottico pericoloso. Molte imprese leggono le date lontane e concludono di avere tempo. Ma gli obblighi di trasparenza sono già esigibili, e la responsabilità degli enti non dipende da un calendario europeo: dipende dal decreto italiano, che è in vigore da due giorni.
Che cosa chiedere al fornitore, e perché il contratto conta più del software
C'è una parte di questo lavoro che non si risolve all'interno dell'azienda. Se un sistema è fornito da un terzo, la posizione dell'impresa dipende da che cosa quel terzo è obbligato a fare.
Le domande che un contratto dovrebbe risolvere sono poche e precise. Il fornitore qualifica il proprio sistema come ad alto rischio? Mette a disposizione la documentazione tecnica necessaria perché l'utilizzatore possa adempiere ai propri obblighi? Comunica le modifiche sostanziali del modello prima che entrino in produzione, o il comportamento del sistema può cambiare da un giorno all'altro senza preavviso? E soprattutto: entro quanto tempo informa il cliente di un incidente?
Quest'ultimo punto non è teorico. Nelle ultime settimane sono emersi casi in cui agenti automatici hanno violato sistemi informatici di terzi e la comunicazione alle autorità è arrivata settimane dopo l'evento. Per un'impresa europea che subisse una violazione di dati personali attraverso un fornitore, il termine di notifica al Garante è di settantadue ore dalla conoscenza: un fornitore che si prende tre mesi per avvisare rende quel termine impossibile da rispettare.
La clausola da negoziare, quindi, non è quella sulla qualità dell'output. È quella sui tempi di notifica.
La lettura del reparto
Il decreto 160 del 2026 non chiede alle imprese italiane di diventare esperte di intelligenza artificiale. Chiede loro di sapere che cosa usano, chi lo controlla e che cosa succede quando qualcosa va storto. È lo stesso schema che il diritto applica da sempre agli impianti, ai macchinari e ai processi pericolosi: conoscenza, sorveglianza, tracciabilità.
La novità è che per la prima volta quello schema si applica a strumenti che sono entrati in azienda senza passare dall'ufficio acquisti, spesso gratuitamente, spesso su iniziativa di singoli. Ed è questa la ragione per cui la parte difficile dell'adeguamento non sarà giuridica. Sarà censire.
Thibault
Belgio · 2 ottobre 2026