Mercoledì 13 maggio 2026
riservato ai Fondatori Premium · € 19/mese
📜 ⚜️ 📜
═══════════════════════════
SEZIONE I
La Star
Cass. S.U. n. 12155/2026 — 6 maggio
═══════════════════════════
L’Archivista del Tempo entra con il fascicolo. Guanti bianchi, polvere fine sulle dita. Apre la cartelletta verde con il timbro « Sezioni Unite Civili — Roma, Palazzo di Giustizia ».
Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza n. 12155/2026, depositata il 6 maggio 2026. Fonte primaria della rassegna: Sole 24 Ore n. 122 del 6 maggio 2026, pagina 36.
Il principio di diritto, scolpito:
« L’INPS può individuare un termine per il pagamento di contributi oggetto di contenzioso giudiziario o amministrativo anche prima che sia definitivamente chiarito se i contributi siano dovuti. »
Tradotto in italiano operativo: il contenzioso previdenziale non sospende l’obbligo formale di pagamento.
Se l’INPS, esercitando il proprio potere autoritativo, individua un termine, quel termine decorre.
Se l’imprenditore non paga entro il termine, il contributo concorre — a tutti gli effetti — al calcolo della soglia di segnalazione ex art. 25-novies CCII.
🩸 DIAVOLO DIXIT. Il legislatore aveva costruito quattro radar esterni. La Cassazione del 6 maggio ha appena raddoppiato la sensibilità del più potente: dei debiti contributivi rilevano quelli certi e quelli contestati. Chi pensava che « sub iudice » fosse una zona franca, oggi ha la zona franca trasformata in zona di segnalazione.
Perché questa sentenza apre l’Autopsia del Cap. 3?
Perché ridisegna il perimetro quantitativo della soglia di allerta INPS.
Tutti i contenziosi previdenziali pendenti al 5 maggio 2026 — e ce ne sono decine di migliaia in Italia — non sono più « congelatori del debito ».
Sono debito vivo. Debito che corre.
Avvertenza onesta ai Fondatori. La sentenza esiste, è stata depositata il 6 maggio, è segnalata dal Sole 24 Ore del 6 maggio a p. 36. Tutto quello che leggerete nelle prossime pagine è ricostruzione critica dell’Autore alla luce della rassegna stampa primaria. Il testo integrale va verificato su Cassazione.net o DeJure prima di citare la sentenza in un atto giudiziario.
Pubblicato originariamente su Substack — TheDevilLawyer.